Italia
Inchiesta sul Legno Rosso dissequestrati i conti
Secondo il tribunale del riesame il reato ipotizzabile non è quello di truffa perché il Comune era consapevole di come gli impianti sarebbero stati gestiti
PISTOIA. I termini della convenzione per la gestione degli impianti sportivi di Capostrada non sono stati rispettati. Di questo, in base alla documentazione fornita dalla procura, il tribunale del riesame ne è certo. Tuttavia è certo anche del fatto che in tale inadempienza non si configura il reato di truffa aggravata nei confronti del Comune, come ipotizzato invece dal pm nel chiedere – ed ottenere dal gip – il sequestro preventivo cautelare dei conti correnti riconducibili al presidente (da alcuni giorni ex, visto che ha rassegnato le dimissioni) della Polisportiva Legno Rosso.
E per questo ieri i giudici del collegio presieduto da Luciano Costantini hanno annullato il decreto del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pistoia, rimettendo nella disponibilità dei titolari i circa 200mila euro complessivamente giacenti sui due conti bancari: uno intestato all’ex presidente Luca Fabio Fontana, l’altro cointestato a lui e al presidente dell’Ac Capostrada Stanislao Moruzzi.
Tra le righe delle motivazioni del provvedimento si capisce chiaramente come il tribunale sia convinto che qualcosa di non corretto sia secondo lui avvenuto nella gestione degli impianti sportivi ma che il pm ne abbia erroneamente valutato la relativa configurazione giuridica ipotizzando il reato sbagliato. Il reato di truffa infatti prevede infatti un artifizio o un raggiro di cui la parte offesa non è a conoscenza e che porta a un danno economico: come per colui che crede di acquistare un videoregistratore e, una volta a casa, si ritrova con uno scatolone che contiene solo qualche mattone.
Il pm titolare dell’inchiesta, Luigi Boccia, ha parimenti ipotizzato che il Comune sarebbe stato ingannato dalla Polisportiva Legno Rosso, che si era aggiudicata la gestione dal 2005 : la convenzione prevedeva che dovesse gestire in proprio gli impianti sportivi, reinvestendo in migliorie tutti gli utili eccetto quelli provento di un certo monte ore in cui poteva utilizzare la struttura per propri scopi; invece la Polisportiva aveva affidato ad altre associazioni autonome la gestione delle singole attività (calcio, arrampicata, calcetto, pugilato) con un danno economico per il Comune derivante dagli incassi non percepiti, o meglio, non reinvestiti.
Ma se al più questo mancato rispetto della convenzione potrebbe comportare un inadempimento contrattuale da risolvere in sede civile, certamente non può comportare una truffa, in quanto la parte offesa, il Comune, era pienamente a conoscenza di come la Polisportiva avrebbe gestito gli impianti. Infatti l’associazione, al momento di presentare la propria offerta in occasione del bando poi vinto, aveva ampiamente spiegato cosa avrebbe fatto nel progetto esecutivo allegato alla domanda.
Se si trattasse di una sentenza, per intendersi, la formula di assoluzione non sarebbe certo quella del “perché il fatto non sussiste”. In base a quanto si evince dalle motivazioni dell’annullamento del sequestro, il fatto sussiste. Ma saremmo di fronte ad un illecito civile. Dal punto di vista penale i reati da ipotizzare sarebbero altri, perché in Comune si sapeva di questi soldi non sarebbero finiti laddove previsto dalla convenzione.
Massimo Donati
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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