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Pistoia

Condannato l’ex presidente Gualtierotti

Condannato l’ex presidente Gualtierotti

Dovrà risarcire il danno erariale per i rimborsi percepiti indebitamente per spese di viaggio non giustificate

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Non c'è pace per la disciolta Comunità montana. E neppure per il suo ex presidente. Non bastasse lo scandalo dell’ammanco milionario di cui è accusato l'ex tesoriere Giuliano Sichi, torna nuovamente a galla la vicenda dei rimborsi gonfiati, questa volta quelli che avrebbe intascato Mauro Gualtierotti, che è stato condannato dalla Corte dei conti per danno erariale e a restituire 5.040 euro (più gli interessi) ritenuti indebitamente percepiti. Mentre altri 2.160 euro dovranno essere sborsati da coloro che, in seno all’ente comunitario, avrebbero dovuto controllare la regolarità dei pagamenti.

Già nell’agosto dello scorso anno l’ex presidente Gualtierotti era stato condannato dalla giustizia contabile in relazione ai rimborsi chilometrici percepiti dall'ex assessore ai Lavori pubblici Ilio Giandonati, che, in sede penale, aveva già avuto una condanna a otto mesi di reclusione per truffa: proprio in seguito a quella sentenza, entrambi erano stati condannati dalla la Corte dei conti a restituire i soldi indebitamente erogati dall’erario (Giandonati 15.677 euro, Gualtierotti 3.135).

Con una sentenza depositata martedì, i giudici fiorentini questa volta hanno condannato Mauro Gualtierotti (che dovrà pagare anche le spese processuali: 433 euro) per i rimborsi da lui stesso percepiti in qualità di presidente della Comunità montana relativi all’indennità di missione e alle spese di viaggio sostenute nel periodo che va dal 31 dicembre 2006 al 6 ottobre 2008, giudicando invece prescritto il debito relativo agli anni 2005 e 2006.

La procura della Corte dei conti aveva chiamato in giudizio Gualtierotti nel dicembre 2011in seguito alle indagini portate avanti dal Nucleo operativo dei carabinieri di Pistoia, che aveva evidenziato varie irregolarità nella richiesta e nella relativa liquidazione dei rimborsi che Gualtierotti aveva disposto a suo favore. Autorizzazioni attestanti un generico espletamento del mandato, senza l’indicazione, come previsto dal regolamento comunitario, delle condizioni idonee a determinare la connessione tra missione autorizzata e mandato.

In una integrazione di indagini depositata a procedimento già in corso il 27 marzo 2013, i carabinieri avevano sottolineato anche la presenza di alterazioni eseguite, secondo loro, per ottenere la duplicazione dei rimborsi relativi al periodo febbraio-aprile 2007. E nella loro nota rimarcavano l’esigenza che la Corte dei conti trasmettesse (o autorizzasse i carabinieri a farlo) gli atti alla procura della Repubblica di Pistoia, affinché, prima di un’eventuale prescrizione, fosse aperto un fascicolo penale nei confronti di Gualtierotti per i reati di falso ideologico e truffa ai danni di ente pubblico commessa da pubblico ufficiale nell’esercizione delle proprie funzioni.

Il 15 maggio scorso i giudici contabili hanno accolto la richiesta di condanna, calcolando in 7.200 euro il risarcimento per il danno erariale causato da Gualtierotti, il 30 per cento del quale (2.160 euro ) sarà a carico degli organi di controllo della disciolta Comunità montana colpevoli di non aver vigilato.

«I rimborsi di spese di viaggio – scrive la Corte dei Conti nella sentenza depositata due giorni fa – non risultano supportati da alcun documento attestante la necessità istituzionale del signor Gualtierotti di recarsi nei giorni e nei luoghi indicati per ragioni attinenti gli interessi ed i compiti della Comunità Montana e, unitamente, anche il rimborso delle spese di rappresentanza è avvenuto in assenza dei presupposti di legge, con consequenziale danno erariale per la Comunità montana dell'Appennino pistoiese».

E ancora: «L'istruttoria svolta dai carabinieri di Pistoia ha accertato la mancanza, presso la Comunità montana, di atti, relazioni, riferimenti o qualsiasi altro documento in grado di giustificare la "necessità", anche a posteriori, delle "missioni" del signor Gualtierotti... Nell'attività amministrativa e della gestione del pubblico denaro sussiste un rigore formale ancorato alla forma scritta, espressione, peraltro, di un principio generale del diritto amministrativo, a maggior ragione applicabile nel caso di specie laddove si verte di pubblico denaro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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