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Usura, imprenditore assolto dopo sette anni di accuse
Il tribunale ha giudicato inattendibile la presunta vittima ritenendo invece che l’imputato fosse stato usato come prestanome per ottenere crediti bancari
QUARRATA. Usura, estorsione, mediazione creditizia abusiva: accuse che per sette anni, da quando la procura aveva aperto un’inchiesta, erano rimaste appese sulla sua testa. L’altra mattina, però, per l’imprenditore aglianese, l’incubo è finito: il tribunale di Pistoia lo ha assolto con formula piena, giudicando inattendibile la testimonianza della sua presunta vittima.
Per Simone Paoli, 44 anni, residente ad Agliana in via Selva, il pm aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione, ma il collegio del tribunale (Luciano Costantini presidente, Laura Bonelli e Vanessa Rocchi a latere) hanno accolto la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Mauro Cini assieme al collega Giorgio Gori, del foro di Prato.
I fatti per i quali Paoli era stato rinviato a giudizio risalgono al 2003-2004. Fu un imprenditore quarratino del mobile tappezzato a denunciarlo alla Finanza, sostenendo di essersi rivolto al Paoli per finanziare la propria attività e ottenendo prestiti a tassi usurari: nell’arco di tre mesi, 10mila euro diventati 15mila, 13mila diventati 18mila, 15mila diventati 20mila. E aveva raccontato che in fase di rinegoziazione del debito complessivo di 200mila euro – a fronte di un prestito di 80mila – aveva dovuto accordarsi per effettuare il pagamento tramite carte di credito facendo finti pieni di benzina al distributore del fratello del Paoli, nonché trasferendo i macchinari della propria ditta a quella del suo presunto usuraio. Il Paoli era stato accusato inoltre di estorsione: per ottenere i pagamenti avrebbe minacciato l’imprenditore quarratino di morte, di fargli spezzare le gambe e di mandargli a fuoco la casa.
Ma, come scritto nella motivazione della sentenza di assoluzione «dall’istruttoria dibattimentale non è emersa la prova della responsabilità dell’imputato». Anzi, il tribunale esprime un chiaro giudizio di inattendibilità della presunta parte offesa, il cui racconto «non ha trovato riscontri oggettivi». «In realtà – spiega il tribunale – i rapporti intercorsi tra le parti si prestano a un altro tipo di ricostruzione». Quale? Il presupposto è che la presunta vittima, dichiarata fallita e inabilitata all’esercizio di impresa, non poteva far ricorso al credito bancario: per questo ha dovuto far ricorso a soggetti prestanome. «In altri termini, Paoli non era altro che l’ennesimo prestanome, il quale consentiva alla parte offesa di poter ricorrere comunque al credito bancario».
Massimo Donati
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