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Pisa

Pisa: fideiussione bulgara, niente penalizzazione in classifica

di Antonio Scuglia
Pisa: fideiussione bulgara, niente penalizzazione in classifica

Un errore della Procura federale salva i nerazzurri. All'udienza c'era anche Fabio Petroni

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PISA. Fra tanti danni, almeno uno è evitato. L'A.C. Pisa 1909, in un comunicato pubbicato sul suo sito, "prende atto con massima soddisfazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C, dell’accoglimento delle difese presentate dalla società in merito al deferimento seguito alla ‘vicenda fideiussione’, con rigetto della richiesta della Procura Federale di erogazione della sanzione di 1 punto di penalità".

All’udienza svoltasi alla presenza del dottor Fabio Petroni (che nell'occasione aveva avuto un permesso speciale da parte del tribunale) e dell'avvocato Vincenzo Taverniti lo scorso 18 novembre, presso la sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, la società è stata rappresentata in giudizio dallo Studio Grassani, al quale "va un ringraziamento per la sempre preziosa opera professionale svolta".

A salvare il Pisa è stato un errore procedurale della Procura, fatto valere dal club nerazzurro. Si legge infantt in sentenza: "L’art. 32 ter comma 4 del CGS prevede che, contestualmente alla comunicazione di conclusione delle indagini, il Procuratore Federale concede un termine all’incolpato per presentare memorie o essere sentito; qualora ritenga, poi, di procedere al deferimento, procede all’esercizio dell’azione disciplinare entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all’incolpato.

Nel caso di specie con la comunicazione di conclusione delle indagini - notificata agli interessati in data 6 Settembre 2016 - il Procuratore Federale concedeva agli incolpati un termine pari a cinque giorni per presentare memorie o per richiedere audizione mentre la successiva azione disciplinare è stata esercitata con atto comunicato agli odierni deferiti in data 18 ottobre 2016.

L'azione é stata esercitata, pertanto, in palese violazione dei termini sopra indicati. La norma violata, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 del CGS CONI, fissa termini che per l’art. 38, comma 6 del CGS FIGC sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”).

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