Il Tirreno

Pisa

lega pro

Il Pisa vince ancora! Niente penalizzazione

di Antonio Scuglia
Il Dg Lucchesi
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Il Dg Lucchesi

Domenica si gioca regolarmente all'Arena

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PISA. Niente da fare per il procuratore federale Palazzi: il Pisa vince ancora, davanti alla Corte d'Appello federale. Confermati i 50mila euro di ammenda, lievemente aumentata la sanzione a Lucchesi (8 mesi anziché 6) ma nessun punto di penalizzazione.

Domenica Pisa-Maceratese si gioca regolarmente all'Arena.

La Procura aveva chiesto nuovamente 12 punti di penalizzazione per i nerazzurri, che sarebbero stati così estromessi dai playoff a beneficio dell'Ancona. Molto brillante la difesa del Pisa, condotta dall'avvocato Mattia Grassani insieme all'avvocato Federico Menichini. "I ringraziamenti sono più che doverosi - ha detto Lucchesi, - davanti alla Corte d'Appello abbiamo trovato una Procura particolarmente agguerrita e l'arringa difensiva dell'avvocato Grassani è stata decisiva nel convincere i giudici della nostra buona fede, peraltro già pienamente rilevata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale".

In ogni caso il club e Fabrizio Lucchesi ricorreranno davanti al Coni chiedendo la cancellazione sia dell'ammenda, sia dell'inibizione al dirigente.

II Collegio giudicante era così composto: Dott.  Gerardo  Mastrandrea  –  Presidente;  Prof.  Pierluigi  Ronzani,  Avv.  Italo  Pappa, Dott.  Luigi  Impeciati,  Avv.  Prof.  Paolo  Tartaglia  –  Component;   Dott.  Carlo  Bravi  -  Rappresentante  A.I.A.;  Dott. Antonio Metitieri - Segretario.
(COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CFA  2015/2016)
 

Ecco il comunicato della Corte federale d'appello della Figc.

 CORTE FEDERALE  D’APPELLO SEZIONI UNITE RIUNIONE VENERDI’ 13 MAGGIO 2016  
1. Ricorso A.C. PISA 1909 SRL
avverso le sanzioni:
- inibizione   di   mesi   6   al   sig.   Fabrizio   Lucchesi,        all’epoca        dei        fatti        
Amministratore      Unico      e      Legale      rappresentante p.t. della società;
- ammenda   di   €   50.000,00   alla   società   reclamante,   a   titolo   di   responsabilità   
diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per il  comportamento  posto  in  essere  dal  sig.  
Lucchesi,  rispettivamente  inflitte seguito  deferimento  del  Procuratore Federale per vi
olazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art.
8,  commi  1,  2  e  4,  C.G.S.  –  nota  n.  10322/633 pf15-16  SP/AM/blp  del  30.3.2016  (Delibera  del   Tribunale     Federale     Nazionale     –     Sezione     Disciplinare    -    Com. Uff.    n.    69/TFN    del    18.4.2016).  

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE  avverso  l’incongruità  delle   sanzioni  inflitte  al   sig.  Fabrizio  Lucchesi  ed  alla  società  A.C.  Pisa 1909    srl,    seguito    proprio    deferimento    per    violazione  di  cui  all’art.  1bis,  comma  1,  C.G.S.,  anche  in  relazione  all’art.  8,  commi  1,  2  e  4,  C.G.S.  –  nota  n.  10322/633  pf15-16  SP/AM/blp  del  30.3.2016  (Delibera  del  Tribunale  Federale  Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n.
69/TFN del 18.4.2016)  

La  C.F.A.,  Sezioni  Unite,   riuniti  i  ricorsi  nn. 1 e 2:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE       il ricorso  come  sopra  proposto  dalla  Procura  Federale   e,   per   l’effetto,   infligge   al   Sig.   Fabrizio     Lucchesi     la     sanzione     della     inibizione fino a tutto il 31.12.2016;
- RESPINGE il   ricorso   proposto   dalla   società A.C. Pisa di Pisa.  
- Conferma     nel     resto     la     decisione     impugnata.

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