Il presidio
Il Pisa vince ancora! Niente penalizzazione
Domenica si gioca regolarmente all'Arena
PISA. Niente da fare per il procuratore federale Palazzi: il Pisa vince ancora, davanti alla Corte d'Appello federale. Confermati i 50mila euro di ammenda, lievemente aumentata la sanzione a Lucchesi (8 mesi anziché 6) ma nessun punto di penalizzazione.
Domenica Pisa-Maceratese si gioca regolarmente all'Arena.
La Procura aveva chiesto nuovamente 12 punti di penalizzazione per i nerazzurri, che sarebbero stati così estromessi dai playoff a beneficio dell'Ancona. Molto brillante la difesa del Pisa, condotta dall'avvocato Mattia Grassani insieme all'avvocato Federico Menichini. "I ringraziamenti sono più che doverosi - ha detto Lucchesi, - davanti alla Corte d'Appello abbiamo trovato una Procura particolarmente agguerrita e l'arringa difensiva dell'avvocato Grassani è stata decisiva nel convincere i giudici della nostra buona fede, peraltro già pienamente rilevata in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale".
In ogni caso il club e Fabrizio Lucchesi ricorreranno davanti al Coni chiedendo la cancellazione sia dell'ammenda, sia dell'inibizione al dirigente.
II Collegio giudicante era così composto: Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Component; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.
(COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CFA 2015/2016)
Ecco il comunicato della Corte federale d'appello della Figc.
CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE RIUNIONE VENERDI’ 13 MAGGIO 2016
1. Ricorso A.C. PISA 1909 SRL avverso le sanzioni:
- inibizione di mesi 6 al sig. Fabrizio Lucchesi, all’epoca dei fatti
Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società;
- ammenda di € 50.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità
diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig.
Lucchesi, rispettivamente inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per vi
olazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art.
8, commi 1, 2 e 4, C.G.S. – nota n. 10322/633 pf15-16 SP/AM/blp del 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016).
2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte al sig. Fabrizio Lucchesi ed alla società A.C. Pisa 1909 srl, seguito proprio deferimento per violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., anche in relazione all’art. 8, commi 1, 2 e 4, C.G.S. – nota n. 10322/633 pf15-16 SP/AM/blp del 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n.
69/TFN del 18.4.2016)
La C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1 e 2:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, infligge al Sig. Fabrizio Lucchesi la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.12.2016;
- RESPINGE il ricorso proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa.
- Conferma nel resto la decisione impugnata.
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