Italia
Firma falsa per il prestito Il decreto ingiuntivo revocato dal Tribunale
PISA. Una firma falsa su un contratto a garanzia di un prestito va annullare il decreto ingiuntivo chiesto da una finanziaria nei confronti della moglie del debitore principale a cui erano stati erogati due prestiti per circa 36mila euro.
È la decisione del giudice onorario Corinna Beconi che ha accolto la tesi di una pisana, assistita dall’avvocato Andrea Bottone, nella causa contro Findomestic Banca Spa.
Una consulenza grafologica ha chiarito il dubbio di una fidejussione che avrebbe caricato la donna di un debito di circa 28mila euro non pagato dall’allora marito dal quale si stava separando. Chi ha messo quella firma apocrifa non è stato accertato. Di sicuro non era della persona alla quale Findomestic chiedeva i soldi non versati dal marito.
Il decreto ingiuntivo opposto dalla donna era del 2018.
«Non ho mai sottoscritto alcuna fidejussione e disconosco la firma in calce al contratto – era la sua tesi –. Potete controllare le scritture comparative. Non ho mai richiesto finanziamenti, né pagato rate di quelli richiesti da mio marito con il quale è in corso la separazione personale».
Per svolgere l’indagine il consulente del Tribunale ha utilizzato come scritture in comparazione le sottoscrizioni sul cartellino relativo alla carta di identità della donna del febbraio 2012, una denuncia di furto del febbraio 2019, gli scritti e le firme del saggio grafico rilasciato dalla donna alla Ctu il 5 ottobre 2020.
«Queste scritture sono state comparate con le tre firme apposte al contratto di finanziamento del 21 ottobre 2015 – si legge nella sentenza –. Le firme sono quindi coeve e comparabili. L’esame ha condotto ai seguenti risultati: le firme in verifica, apposte da un’unica mano sul contratto di finanziamento, mostrano caratteristiche grafiche totalmente discordanti con le scritture di comparazione autografe».
La consulenza afferma che le scritture comparative autografe mostrano caratteristiche grafiche totalmente discordanti con quelle da verificare e che le sottoscrizioni sulla richiesta di prestito personale sono apocrife e non appartengono alla mano della donna.
«Accertato che l’attrice non ha sottoscritto quale garante il contratto di finanziamento per cui è causa, va revocato nei confronti nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto» scrive il giudice Beconi. Che chiude la causa condannando Findomestic Banca Spa a pagare le spese processuali (286 euro) e 6.904 euro per compensi legali.
P.B.
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