Il Tirreno

Pisa

cosa dice la legge 

Previste pene variabili da quattro a dieci anni e sei mesi

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L’articolo 314 del codice penale prevede che «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Da sei mesi a tre anni quando l’uso della cosa è momentaneo».

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