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Pisa

duello legale 

Alcol, rimosso dal Tar lo stop fissato alle 24

P.B.
Alcol, rimosso dal Tar lo stop fissato alle 24

Accolto il ricorso di decine di gestori di bar, pub e ristoranti Tolto pure il divieto per i minimarket di tenere le birre in frigo

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Pisa

Saltano i divieti sugli orari di vendita di alcolici imposti dal Comune per bar, pub e ristoranti con una delibera del luglio scorso.

Il Tar ha accolto una parte del ricorso di decine di locali, assistiti dagli avvocati Giancarlo Altavilla e Carmelo D’Antone, annullando l’articolo nove del regolamento in cui veniva anticipato alle 24 l’orario massimo consentito per somministrare e vendere alcolici.

Il giudici amministrativi hanno accolto pure il ricorso dei legali, Salvatore Cutellè e Giovanni Montana, per diversi minimarket gestiti da commercianti bengalesi: potranno tenere le birre nei frigoriferi. Due sentenze che, prima del coronavirus, avrebbero fatto la gioia dei titolari di locali del centro. Ora resta una presa d’atto spendibile nei suoi effetti futuri in un orizzonte ancora indefinito.

Per l’avvocato del Comune, Giuseppe Toscano, in realtà i giudici hanno accolto una parte marginale dei ricorsi confermando la validità della suddivisione delle zone differenziate per questioni che afferiscono il bene pubblico, come quello di tutelare i residenti dalla movida molesta.

Secondo il Tar si è in presenza di una discriminazione nel momento in cui si dividono in due le aree del centro, Tramontana e Mezzogiorno, modificando le prescrizioni che in altri luoghi esterni al perimetro continuano ad essere applicate. Si parla di orari di vendita di alcolici. Il comma 2 dell’articolo 9 del regolamento comunale gravato afferma che «la somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche, compresa quelle a servizio degli esercizi pubblici, deve cessare alle 24 e non può essere ripresa fino alle 7». La contestazione riguarda l’anticipazione dell’orario di cessazione della somministrazione degli alcolici alle 24, non solo quando imposta su spazi e aree pubbliche, ma anche quando questi spazi ed aree pubbliche siano «a servizio degli esercizi pubblici». «In tal modo si arriva all’irrazionale risultato che l’esercizio pubblico deve cessare la somministrazione alle una, al suo interno, mentre nell’area esterna a suo servizio (cioè nel dehors dello stesso locale) la somministrazione deve cessare alle 24 – scrive il Tar –. È evidente la irrazionalità di creare due distinti regimi orari per due ambienti dell’unico esercizio di somministrazione». L’avvocato Altavilla lancia un appello al Comune: «Dopo questa pronuncia credo sia giunto il tempo della concertazione. Riapriamo un tavolo tra Comune e commercianti per arrivare a una disciplina della vendita degli alcolici condivisa». —

P.B.

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