Anziani coniugi raggirati per ben 250mila euro
È la cifra che ha sottratto loro nel tempo un promotore finanziario, falsificando le firme sulle operazioni d’investimento Stabilito il risarcimento
PISA. Duecentocinquantamila euro: è questa la cifra sparita dal conto di due coniugi pisani, 82 e 78 anni, troppo fiduciosi nei confronti dell’intermediario finanziario che per un lungo periodo, venuto in possesso dei loro pin dispositivi, ha falsificato le firme e compiuto numerose operazioni di investimento e disinvestimento delle provviste del conto corrente. Non solo: ancora mediante falsificazione delle sottoscrizioni, aveva escluso gli anziani dalla titolarità delle quote di un fondo, intestandole alla propria moglie e alla suocera.
Cosicché i malcapitati coniugi non ricevevano più neanche i rendiconti. Ma il gioco non poteva continuare all’infinito: alla banca qualcosa non tornava, la Guardia di Finanza iniziò a indagare e alla fine la stessa banca avvisò i due coniugi (era il 2007) e querelò l’intermediatore (quella vicenda finì con un patteggiamento). L’inizio delle storia quindi risale a quasi tre lustri fa, ma solo nei giorni scorsi la coppia ha ottenuto la restituzione del maltolto e il risarcimento dei danni, grazie alla sentenza 181/2020 del Tribunale civile di Pisa (giudice Luca Pruneti).
In giudizio, il legale dei due coniugi ha parlato delle «modalità ingannevoli con le quali il promotore finanziario, approfittando della scarsa conoscenza dei mezzi informatici degli attori, e ricorrendo a prospetti di rendiconto artefatti, aveva celato agli ignari investitori le operazioni abusivamente attuate per loro conto. Supportando, infine, la narrativa dei fatti distrattivi ai loro danni con ulteriore, corposo e significativo corredo documentale».
Il risarcimento non ammonta però all’intera quota sparita, bensì solo all’80%. La banca, chiamata a sua volta in causa, ha eccepito che «è noto che l’esistenza di norme protezionistiche, in ragione delle esigenze di garantire la fiducia degli investitori nel sistema di investimento che si svolga fuori sede, non esime il soggetto tutelato dal rispetto, quantomeno, delle più elementari regole di prudenza nei rapporti commerciali, e che l’affidamento nei confronti del promotore finanziario non può essere incondizionato né può giustificare l'adozione di comportamenti imprudenti: essi, ove riscontrati, sono suscettibili di incidere sulla ripartizione della responsabilità».
E il giudice rileva che «i danneggiati abbiano posto in essere una condotta negligente - consistita nell’omessa e/o superficiale disamina della documentazione bancaria oggetto di comunicazione periodica, protratta per mesi - suscettibile di concorrere nella causazione del danno», nei termini del 20%. Di qui la decisione: accolta la loro domanda risarcitoria, ma per 200mila euro circa e non per l’intera somma; la banca a sua volta dovrà partecipare al risarcimento ma potrà rivalersi nei confronti del promotore finanziario.
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