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Pisa

Assunzione illegittima, addio cattedra Prof non poteva partecipare al concorso

Pietro Barghigiani
Assunzione illegittima, addio cattedra Prof non poteva partecipare al concorso

Era la convivente di un docente dello stesso dipartimento. Bacchettate all’università: «Non ha rispettato una sentenza»

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pisa. Non solo non poteva partecipare al concorso nel 2011 per un posto da ricercatrice nel dipartimento di Clinica Veterinaria dove all’epoca il marito era un docente di ruolo. Ma nel tempo ha fatto pure carriera diventando nel 2016 professoressa associata e nel 2018 direttrice sanitaria dell’ospedale didattico.

E l’ateneo? Ha disatteso gli effetti di una sentenza del Consiglio di Stato con cui erano stati annullati gli atti della commissione e il decreto di assunzione della prof. Ora è di nuovo il Consiglio di Stato a ribadire, bacchettando l’inerzia dell’università («ha avuto un comportamento elusivo»), che la professoressa Micaela Sgorbini, 48 anni, di Viareggio, non può più stare al suo posto. E che è necessario riaprire il bando per il concorso che nel frattempo era stato revocato e a cui potrà partecipare quella che ritiene essere stata esclusa nove anni fa ingiustamente, Alessandra Gavazza, 51 anni, di Livorno, da tempo in servizio all’università di Camerino. La dottoressa labronica era assistita dai professori Nicola Pignatelli e Paolo Carrozza.

Quello che era di un’evidenza solare ha avuto bisogno di una sentenza del Tar (che aveva respinto il ricorso di Gavazza) e di due pronunciamenti del Consiglio di Stato. Entrambi netti nel ribadire che non poteva prendere parte al concorso prima la convivente e poi la moglie di un professore di ruolo nello stesso dipartimento, Michele Corazza.

Lo dice la legge Gelmini che fissa fino al quarto grado di parentela il divieto di assunzioni con simili legami familiari.

C’è voluto un ulteriore ricorso vinto per ricordare all’ateneo di rispettare la sentenza con cui avrebbe dovuto annullare gli atti della commissione e del decreto di assunzione della professoressa Sgorbini firmato dal rettore nel dicembre 2011. L’allora assegnista di ricerca e Corazza erano conviventi al momento della pubblicazione del bando (14 dicembre 2010) per un posto da ricercatore a tempo indeterminato nel settore di clinica medica veterinaria. Lei precaria, lui docente ordinario.

Nel frattempo hanno messo al mondo due figli e si sono sposati. La vita familiare che si sovrappone a quella professionale. I giudici del Tar aveva considerato la data del bando e quella dell’entrata in vigore della legge Gelmini. La pubblicazione della selezione risaliva al 14 dicembre 2010 con scadenza delle domande fissata al 14 gennaio 2011. Lo stesso giorno in cui veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge anti parentopoli poi entrata in vigore il 29 gennaio. Insomma, la condizione di conviventi prima e di sposati poi non poteva essere messa in discussione. Per il Tar la legge contro i nepotismi successiva alla pubblicazione del bando era sufficiente a non invalidare la selezione.

Opposto il giudizio del Consiglio di Stato che cita l’articolo che dirime ogni controversia: «Nei procedimenti per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura chiamata ovvero con il Rettore, direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo».

I dubbi sollevati dalla dottoressa Gavazza sono stati fatti propri anche dai giudici. Scrivono sulla coppia: «Alla relazione affettiva, come asseverato dalla produzione documentale di parte ricorrente, s’è aggiunta quella accademica sfociata nella promozione ed incentivazione dell’attività didattica della candidata da parte dello stesso professor Corazza e in numerose pubblicazioni congiunte». L’intesa coniugale era diventata affiatata anche nella produzione scientifica in ateneo con sistemazione finale della consorte. Che ora deve farsi da parte.

Severo il giudizio anche sull’ateneo che per i giudici amministrativi ha «confermato e tentato di blindare gli esiti della procedura riconosciuta illegittima con sentenza passata in giudicato, sia in termini positivi per l’originaria illegittima vincitrice (che sulla base di tale attività ha altresì progredito in carriera), sia in termini negativi per l’originaria ricorrente». —

Pietro Barghigiani

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