Il presidio
Legale falsifica la data su un atto pena di due anni
L’avvocato aveva corretto dal 3 al 9 il giorno della notifica di un documento in modo da rientrare nei termini e chiedere il patteggiamento per il cliente
pisa. Un colpo di penna per cambiare la data della notifica e rientrare nei termini per proporre la richiesta di patteggiamento a favore del proprio assistito. Un’alterazione di un atto giudiziario commessa da un avvocato che nei tre gradi di giudizio è stato riconosciuto colpevole di falso materiale. E, di conseguenza, condannato a 2 anni con la sospensione condizionale e senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. Ora anche la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso del legale, conferma le sentenze di primo e secondo grado a carico dell’avvocato Claudia Piva, 42 anni, di Livorno, per anni domiciliata a Pisa. Verdetto definitivo per la professionista che in Tribunale aveva sostenuto l’eventuale responsabilità del cliente o di un suo familiare nella manomissione di un numero, il 3 diventato 9, ripassato più volte a penna. Motivo? Allungando di sei giorni la notifica dell’atto, l’avvocato aveva “guadagnato” tempo per presentare entro il termine dei 15 giorni la richiesta di patteggiamento per il cliente coinvolto in una storia di spaccio. Il deposito avvenne il 24 marzo 2010, rispettando la scadenza sulla base della data farlocca. Istanza che sarebbe stata nulla nel caso in cui fosse stata presa per buona la data reale, quella del 3 marzo, essendo trascorsi i 15 giorni fissati dalla procedura.
Il cliente, arrestato ai domiciliari, aveva chiesto un incontro al suo avvocato «che fu possibile solo il 21 di quel mese, quando l'imputata si era recata a trovarlo» scrive la Cassazione. Quindi fuori tempo massimo per chiedere riti alternativi. Un danno per l’arrestato che in quel modo si sarebbe privato di riti alternativi con lo sconto di un terzo della pena.
Proseguono i giudici di legittimità: «La Piva era certamente consapevole dell'importanza di presentare entro quindici giorni la richiesta di applicazione di pena, mentre non è neppure allegato, ma puramente enunciato dalla difesa in via ipotetica, l'assunto che ella avesse reso edotto l'assistito anche sulla relativa disciplina codicistica in tema di termini e regole formali».
Per la Suprema Corte «non ha alcuna consistenza logica l'ipotesi che la relata fosse stata falsificata dal cliente o da un suo familiare prima ancora dell'incontro con il legale, mentre, qualora lo stesso cliente vi avesse proceduto dopo avere appreso dall'imputata che il termine per l'istanza di rito speciale era ormai perento, il concorso della Piva nel reato sarebbe stato pur sempre pacifico, visto che trattenne ed utilizzò l'atto falso».
Aver poi allegato all'istanza di patteggiamento la fotocopia della relata di notifica in questione, quella con la data falsificata, per i giudici «aveva lo scopo di rendere immediatamente disponibile il documento da cui ricavare l'apparente conferma della ritualità della richiesta, con l'obiettivo di evitare che l'ufficio procedesse ad un autonomo controllo della tempestività dell’atto». —
P.B.
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