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No Vax, altro salasso per il ricorso respinto contro la sospensione

No Vax, altro salasso per il ricorso respinto contro la sospensione

Il giudice condanna i genitori a pagare 8mila euro al Comune. E sullo stop del bimbo non vaccinato rimanda la causa al Tar

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SAN GIULIANO TERME. Sentenza bis con rinvio al giudice amministrativo e stangata per le spese a carico dei genitori che avevano fatto ricorso contro la «sospensione dalla frequenza del nido comunale (Piccolo principe, ndr) per il figlio» chiedendo «in via d’urgenza per il bambino di riprendere la frequenza scolastica» perché non in regola con le vaccinazioni.

Il giudice Laura Pastacaldi ha dichiarato inammissibile il ricorso, indicando nel Tar la sede idonea per valutare l’impugnazione della determina comunale. E ha condannato la coppia a pagare al Comune di San Giuliano Terme le spese di lite liquidandole in 7.962 euro. È la seconda sentenza sullo stesso tema e con il medesimo esito pronunciata dal giudice del Tribunale civile.

Nell’ottobre scorso il Comune avevano comunicato ai ricorrenti che «i genitori dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia comunali, per l'anno educativo 2017/2018 devono obbligatoriamente presentare un'autocertificazione in merito alla situazione vaccinale dei propri figli per poter frequentare i nidi. Poiché ad oggi risultano non aver ancora adempiuto al suddetto obbligo, si invitano a provvedere; in caso contrario, il diritto alla frequenza del nido da parte del bambino sarà sospeso a decorrere dal quinto giorno dalla data di ricezione della presente. La riammissione sarà possibile solo a seguito di presentazione dell’autocertificazione suddetta». Risposta della coppia: «È stata consegnata all’amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui dichiaravano di essersi attivati nei confronti dell'Asl 5 per ricevere le informazioni necessarie a dare il proprio consenso informato alle vaccinazioni e di avere richiesto appuntamento a tale fine». Solo che per Palazzo Niccolini i documenti non sono stati prodotti entro i termini previsti. Di qui la sospensione dal servizio per il bimbo. Il giudice si è pronunciato sulla titolarità della giurisdizione arrivando alla stessa conclusione dell’altro caso trattato: la materia è di competenza del Tar. Resta il salasso di quasi 8mila euro da saldare a favore del Comune, nonostante i genitori avessero rinunciato al ricorso prima che la controparte si costituisse in giudizio.

Pietro Barghigiani

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