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Pisa

Verificate prima di pagare, tante richieste sono illegittime

Come ogni volta, quando c’è da far cassa il Comune parte con la caccia alle streghe. La nuova? I passi carrabili. Il discorso però non è così semplice. Molti proprietari, infatti, si sono visti...

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Come ogni volta, quando c’è da far cassa il Comune parte con la caccia alle streghe. La nuova? I passi carrabili. Il discorso però non è così semplice. Molti proprietari, infatti, si sono visti recapitare la richiesta di pagamento del passo carrabile da parte della Sepi per i 5 cinque anni passati senza rientrare nelle categorie per le quali è obbligatorio. Lo dice chiaramente lo stesso regolamento del Comune di Pisa che regola la Cosap. Secondo quest’ultimo, che definisce quale passo carrabile “qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un’opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”, non è sufficiente la presenza di un cancello, sia esso automatico o meno per essere obbligati a pagare la tassa. Ma vi è di più. In molti casi, in modo del tutto illegittimo, la Sepi ha richiesto per il Comune di Pisa a molti proprietari il pagamento della Cosap nelle ipotesi di accesso a raso, ovvero qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Con riferimento all’accesso a raso è importante che non siano presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell’area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d’ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata. La cosa fondamentale è che in tale ipotesi, di semplici accessi posti a filo con il manto stradale, e, in ogni caso, quando manca un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, il canone è dovuto solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, ne fanno espressa richiesta. Molti sono i proprietari che in modo del tutto illegittimo si sono visti recapitare la richiesta del pagamento della tassa del passo carrabile per il solo fatto di avere un cancello che si affaccia sulla strada. Attenzione, quindi, alle richieste di pagamento che vengono recapitate. Si verifichi la presenza dei requisiti dell’accesso, perché se si rientra nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta solo se è stata fatta espressa richiesta. A nulla vale la presenza di un cancello, perché da sola non legittima la richiesta di tale tassa.

Giulia Gambini

Confedilizia Pisa



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