Il presidio
Divorzi, udienze prolisse scontro legali-presidente
Laganà: «Le critiche degli avvocati mi amareggiano visto l’impegno messo in questi anni per una leale collaborazione nell’affrontare ogni difficoltà»
PISA. Lui, il presidente del Tribunale, mette nero su bianco un promemoria con l’obiettivo sveltire nei tempi e nei contenuti le udienze di separazioni e divorzi che, a suo dire, sono gratuitamente prolisse e spesso sconfinano in sedute “psicoanalitiche”. Insomma, una perdita di tempo che va a scapito anche di chi deve attendere il proprio turno in una fase della propria vita dove, tra dolore e rancori reciproci, si certifica di fronte a un giudice il fallimento del proprio matrimonio.
Loro, gli avvocati, respingono l’idea di un perimetro temporale e di sostanza nell’assistenza dei loro clienti e contestano a mezzo stampa le prescrizioni impartite dal massimo inquilino del Tribunale, Salvatore Laganà. Che, all’uscita pubblica della classe forense, si dice amareggiato dalla reazione dei legali (Ordine Provinciale Camere civili) anche per l’impegno messo nei sette anni di guida del Tribunale «che ha consentito, con vicendevole soddisfazione e reciproca leale collaborazione, di superare difficoltà e problemi e di approntare un più che cordiale tavolo comune di discussione e confronto a cui, come sa, non mi sono mai sottratto».
Presidente amareggiato. La “stoccata” istituzionale degli avvocati «mi lascia oggettivamente amareggiato, tanto più nel momento in cui mi accingo a lasciare la presidenza del Tribunale di Pisa, a cui tanto ritengo di aver dato, per altro incarico di rilievo cui sono stato proposto». Il dottor Laganà, infatti, è in corsa per la Corte d’Appello civile a Venezia e tra qualche mese potrebbe lasciare Pisa.
Lo “scontro” istituzionale, pur misurato nei toni, vede contrapposte le esigenze del Tribunale di affrontare divorzi e separazioni a un ritmo capace di evitare ritardi e arretrati e quelle degli avvocati di fare di tutto per assicurare agli assistiti il dettaglio delle proprie ragioni, anche dilungandosi nei tempi.
Le regole in udienza. Il presidente ribadisce in una nota a uso delle parti che «la comparizione dei coniugi non costituisce una seduta psicoanalitica, né l’occasione di uno sfogo personale. Le parti dovranno in maniera concisa rispondere alle domande senza divagazioni o aggiunte di temi non rilevanti. Il tempo necessario per l'audizione delle parti non potrà ordinariamente superare i quindici minuti Gli avvocati non potranno rispondere al posto delle parti».
«Solo una linea guida». Con il promemoria il presidente sottolinea di aver voluto «fornire una sorta di linea guida per l'ascolto alle parti, quasi sempre non consapevoli del contenuto formale e sostanziale della loro audizione, e spesso propense a ripetere con prolissità quanto già contenuto nell'atto introduttivo o nella comparsa di risposta, piuttosto che a rispondere alle richieste di chiarimento e di approfondimento ritenute opportune dal giudice, spesso eluse con divagazioni irrilevanti come ho constatato nel corso delle migliaia di audizioni effettuate in questi anni di presidenza del Tribunale, e non era certo funzionale a regolamentare il diritto di difesa degli avvocati».
«Non vogliamo paletti». Ma per Alberto Marchesi, presidente provinciale dell’Ordine degli avvocati, «la materia non può essere regimentata da rigorosi paletti cronologici e di ordine fattuale che non consentano alle parti private e ai loro legali di illustrare compiutamente le ragioni delle rispettive posizioni». Tradotto: in un momento così cruciale nella vita di una coppia il voler spiegare le proprie ragioni sull’assegnazione di beni materiali o l’affidamento dei figli non può avere paletti.
Tempi da rispettare. Laganà argomenta che la sua intenzione non era quella di privare o solo limitare gli avvocati del loro diritto di difesa «che, come è noto (e come è stato normalmente riconosciuto) da chi più usualmente frequenta le aule del processi in materia di famiglia, non è stato mai da me minimamente compresso, ma che deve essere sempre esercitato nel contraddittorio delle parti e non in sede di audizioni, a cui all'avvocato è riservato un compito di chiarimento e di supporto e non di sostituzione delle parti nelle risposte da fornire al giudice».
Secondo il presidente del Tribunale il promemoria «è stato motivato anche dalla necessità di rispettare i tempi di attesa delle altre parti, spesso sottoposte a tempi di attesa lunghissimi a causa della eccessiva verbosità delle parti chiamate per prime ed è pertanto conforme alla disciplina dei tempi dell'udienza che è indubbiamente di esclusiva competenza del giudice, nel rispetto delle esigenze di difesa».
Pietro Barghigiani
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