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Le sanzioni? Imprevedibili ma l’imputazione è blanda

Le sanzioni? Imprevedibili ma l’imputazione è blanda

Non viene contestato al Pisa un atto illecito ma solo un mancato controllo L’accusa di Palazzi sembrerebbe mirare a un punto di penalizzazione

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PISA. Indipendentemente dalle valutazioni etiche o sportive, cerchiamo di capire la vicenda del deferimento del Pisa sulla base della normativa, cioè del Codice di giustizia sportiva della Figc. Anche perché è da lì che discende l’assoluzione o, in caso di condanna, l’ammontare della penalizzazione.

Il deferimento nello sport corrisponde più o meno alla richiesta di rinvio a giudizio del pubbLico ministero nella giustizia ordinaria. Gli articoli citati nel caso del deferimento del Pisa sono i seguenti.

Lucchesi: «Per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 8, commi 1, 2 e 4, del C.G.S».

Il Pisa: «Per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.».

L’articolo 1 bis comma 1 è quello, generico, dei “Doveri e obblighi generali” (lealtà, correttezza e probità).

L’articolo 4 comma 1 sancisce la responsabilità diretta delle società per le condotte del proprio dirigente con poteri di rappresentanza della società.

E andiamo ai fatti, cioè all’articolo 8: “Violazioni in materia gestionale ed economica”.

Comma 1: «Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti...». Comma 4: «La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vi genti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1».

Quali sono queste sanzioni?

Articolo 18 Lettera g): penalizzazione di uno o più punti in classifica. Lettera h): retrocessione all'ultimo posto in classifica; in base al principio della afflittività della sanzione, comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore. Lettera i): esclusione dal campionato di competenza . Lettera l): non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di vincente del campionato.

Ovviamente queste sanzioni sono graduate in base all’illecito commesso. Il caso più lieve è l’omesso controllo (quello che il procuratore Palazzi imputa ai nerazzurri), poi si va avanti in ordine di gravità con i documenti non presentati o dolosamente contraffatti.

La logica dice che la Procura federale, nel dibattimento davanti alla Sezione disciplinare, sia coerente all’accusa, e quindi chieda uno o più punti di penalizzazione perché il Pisa non ha controllato che la fidejussione bancaria (effettivamente pagata) fosse regolare. La linea difensiva del Pisa, sullo stesso piano logico, dirà che il suo dovere si ferma al pagamento regolare della fidejussione presso un istituto bancario autorizzato, visto che il cliente non ha né il dovere né gli strumenti per controllare che la banca abbia fatto quanto doveva. Una cosa è già certa: come ha spiegato ieri l’avvocato Grassani ai colleghi di Ancona, «si tratta di un caso pilota, non esistono precedenti specifici». (a.sc.)

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