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Causa tra vicini: il giudice di pace di Pisa salva la vita ai lecci
Gli alberi hanno diritto di essere lasciati germinare anche se furono piantati troppo vicini al confine
PISA. Un albero non è un pezzo di legno: ha anch’esso il diritto di vivere, se non altro in virtù delle sue funzioni a favore dell’uomo e dell’ambiente. E quindi, se più di vent’anni fa fu piantato troppo vicino a un muro divisorio e ora la sua ombra dà noia a un condominio, non per questo deve essere “rasato” in modo tale che non potrebbe più germinare e seccherebbe.
Lo ha stabilito, con una sentenza (907/14) molto significativa, il giudice di pace pisano Ermanno Sanzo. L’albero, o meglio il filare di alberi (si tratta di lecci) aveva una sola “colpa”: essersi ritrovato nel mezzo di una lite giudiziaria fra vicini (un condominio e un privato).
Ciascuna delle due parti in causa, rileva il giudice, aveva le sue ragioni (e infatti nessuna delle due è stata dichiara soccombente): un condominio chiedeva di ridurre la “siepe” di piante che insiste sul confine fra la sua proprietà e quella di un vicino, portando la sua altezza in pari con quella del muro di confine. Solo che a ridosso dello stesso, da oltre vent’anni, c’è un filare di lecci che in pratica corre per tutta la lunghezza del muretto, coprendolo. Gli alberi sono troppo vicini al confine ma, scrive Sanzo, «non vi è dubbio che la posizione impropria del filare dei lecci abbia ormai maturato il diritto di rimanere nella attuale posizione per usucapione».
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Il condominio, «al fine di aggirare l'ostacolo, afferma di non avere alcun interesse alla distanza degli alberi dal confine, ma che richiede l'applicazione letterale dell'art. 892/c.4 del codice civile, e cioè "che gli alberi vengano portati all'altezza del muretto di confine". Solo che questo ne provocherebbe il deperimento, perché le intersezioni degli alberi avvengono all'altezza massima del muro di confine, per cui un siffatto provvedimento lascerebbe un tronco spoglio non più in grado di germinare. In pratica sarebbe una condanna a morte per le piante. E questo è inaccettabile: «Gli alberi - scrive il magistrato - in ambiente urbano svolgono funzione ecologico ambientale, climatica, igienico sanitaria, termoregolatrice, di riduzione di inquinamento, protettiva e di tutela dei suoli; ricreativa e funzione di estetica paesaggistica».
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Mentre la norma richiamata «risente di un'anacronistica concezione individualistica del diritto di proprietà e si pone anche in contrasto con la Costituzione che valorizzano da un lato la funzione sociale della proprietà e dall'altro la tutela del paesaggio». Il proprietario dovrà però mantenerli a un’altezza massima che ne consenta la conservazione senza farlicrescere oltre misura.
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