Il Tirreno

La sentenza

Una casa di legno gli cade addosso all'Elba: imprenditore ferito e condannato

di Stefano Taglione

	Una casetta di legno (foto d'archivio)
Una casetta di legno (foto d'archivio)

Chiedeva 110mila euro di risarcimento per le lesioni, dovrà pagarne 14mila per le spese di giudizio. Inizialmente, al pronto soccorso, aveva detto che aveva fatto un incidente in scooter

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PORTOFERRAIO. Niente risarcimento per un imprenditore rimasto ferito durante il trasporto di una casetta di legno all’Elba. Il tribunale ha respinto la domanda con cui l’uomo – che inizialmente in ospedale aveva raccontato di essere rimasto ferito dopo un incidente in scooter – chiedeva oltre 110mila euro di danni al titolare della ditta incaricata dello spostamento del manufatto, ritenendo che non sia stata fornita la prova della responsabilità dell’operaio che stava manovrando la gru e, quindi, neppure quella del datore.

La sentenza ricostruisce una vicenda avvenuta il 7 luglio del 2022 a Portoferraio, all’interno del deposito dell’attività dell'imprenditore. Quel giorno una ditta era stata incaricata di caricare con una gru una casetta di legno su un camion per trasferirla in un’altra sede. Durante le operazioni una delle brache si sfilò, provocandone la caduta. La struttura colpì l’imprenditore, che riportò una frattura della decima costola destra e una frattura vertebrale, con postumi permanenti poi quantificati dal consulente di parte nel 12%. Per questo aveva citato in giudizio il titolare dell’impresa, chiedendo un risarcimento di oltre 110mila euro fra danno biologico, spese mediche e perdita della capacità lavorativa.

Il processo civile, tuttavia, si è concentrato soprattutto sulla ricostruzione dell’incidente. Uno degli elementi che il tribunale ha ritenuto significativo riguarda le dichiarazioni rese dal ferito al pronto soccorso. Appena arrivato in ospedale aveva infatti raccontato di essersi fatto male cadendo dal motorino. Solo alcune ore più tardi cambiò versione, spiegando di essere stato schiacciato dalla casetta. Lo stesso ha motivato quella scelta sostenendo di aver inizialmente temuto che non esistesse una copertura assicurativa e di aver corretto il racconto soltanto dopo aver ricevuto rassicurazioni in tal senso.

Per il giudice questa circostanza, pur non essendo da sola decisiva ai fini della pronuncia, ha contribuito a rendere poco chiara la ricostruzione complessiva. A ciò si è aggiunto il fatto che anche l’Inail aveva definito negativamente la pratica di infortunio. Nel corso del procedimento è emersa inoltre la questione dei testimoni. L’operaio è stato dichiarato incapace di testimoniare perché ritenuto «portatore di un interesse concreto nella causa», mentre un’altra persona convocata in via de Larderel non è mai comparsa nonostante i ripetuti rinvii. Alla fine il giudice ha revocato la sua ammissione e la causa è stata decisa sulla base della documentazione.

Determinante anche la stessa deposizione dell’imprenditore ferito. In aula infatti confermato di essersi avvicinato al camion mentre la casetta era ancora sospesa dalle fasce, con l’intenzione di darle una leggera spinta per allinearla e consentire la chiusura della sponda del mezzo. Ha inoltre riferito di aver sentito un urlo, come un richiamo a fare attenzione, pochi istanti prima di essere colpito.

Secondo il tribunale queste dichiarazioni rappresentano una conferma della condotta «improvvida, incauta e pericolosa» tenuta dall’uomo, che si sarebbe avvicinato alla zona di manovra mentre il carico era ancora sospeso. Allo stesso tempo, però, non sono emersi elementi sufficienti per dimostrare che l’operaio abbia agito con negligenza, imprudenza o imperizia. E proprio questo aspetto, osserva il giudice, costituiva il presupposto indispensabile per poter affermare la responsabilità del datore di lavoro.

Nella motivazione viene sottolineato che il danneggiato aveva l’onere di provare non soltanto il verificarsi dell’incidente, ma anche la condotta colposa dell’operaio incaricato della movimentazione. Una prova che, secondo il giudice, non è stata raggiunta. Anche l’eventuale ascolto dei testimoni indicati, osserva Cecconi, non avrebbe comunque consentito di dimostrare «l’elemento soggettivo della responsabilità dell’operatore della gru», limitandosi semmai a confermare la caduta della casetta. Per queste ragioni il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento. L’imprenditore è stato inoltre condannato a rimborsare le spese legali sia al titolare della ditta sia alla compagnia assicurativa chiamata in causa, per oltre settemila euro ciascuno.

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