Piombino, investita sulle strisce pedonali: la causa e il maxirisarcimento
Dopo il coma prolungato era rimasta invalida all’80 percento. Negati i rimborsi a figlia e nipote. Secondo il giudice non esiste prova del danno subito
PIOMBINO. L’incidente che le capitò scosse nel profondo la comunità, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza in una zona in cui si segnalavano molti scontri, e oggi – dopo quattro anni – finalmente la sua famiglia potrà almeno ricevere un maxi risarcimento.
L'incidente
È un primo pomeriggio di marzo sul lungomare Marconi quando una donna viene investita e sbalzata per circa 3 metri. I soccorritori la trovano a terra priva di conoscenza e l’ambulanza parte a sirene spiegate in direzione del pronto soccorso, poi il trasporto in elicottero all’ospedale di Livorno e infine il ricovero in Rianimazione in prognosi riservata: è in coma. Incaricata dei rilievi è la polizia municipale (oggi polizia locale), chiamata ad accertare dinamica ed eventuali responsabilità: verrà accertato che attraversava sulle strisce.
Invalidità permanente
La paziente viene dimessa ad aprile e trasferita alla Medicina riabilitativa di un presidio sanitario del nord della provincia, da qui dimessa a maggio e trasferita ancora, il mese seguente, di nuovo in una struttura della Val di Cornia. Qui la diagnosi è di deficit cognitivo e ipostenia (condizione medica che indica una riduzione o perdita della forza muscolare) a una gamba dovuti a politrauma con “trauma cranico encefalico a dinamica maggiore”. Viene portata in una Rsa. La relazione medica parla di un’invalidità permanente con l’80% di riduzione dell’efficienza psico-fisica dell’intero organismo, inabilità temporanea totale superiore ai 5 mesi e una inabilità temporanea parziale di 4 mesi. Il danno biologico verrà quantificato complessivamente nella misura del 75%.
Rappresentati e difesi dall’avvocata Maria Bellino di Venturina la donna, la figlia e il nipote fanno causa alla compagnia di assicurazioni del conducente, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Talini costituita in giudizio, e al conducente stesso, un anziano residente nel territorio non costituito in giudizio. Chiedono il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, detratto l’acconto ricevuto di 450.000 euro, anche perché da quel giorno le loro condizioni di vita sono radicalmente cambiate. La controparte chiede di rigettare la richiesta oppure – anch’essa – di pagare ma detratto l’acconto; previa consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, e in ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio o quantomeno, in subordine, con compensazione delle stesse spese.
La sentenza
Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta del 75% e l’età della danneggiata all’epoca del sinistro il danno biologico permanente viene liquidato in 690.490 (già comprensivo dell’incremento per sofferenza soggettiva), a cui vanno ad aggiungersi complessivi 18.342,50 euro quale risarcimento del danno derivante da invalidità temporanea per un totale di 708.832,50 euro. Considerato poi l’aumento del valore del danno biologico e il danno patrimoniale la cifra arriva a 826.861,50 euro, tolto l’acconto fanno 376.861,50 euro. Mancando la prova del danno a figlia e nipote, invece, nessun risarcimento.
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