La guida
Piombino, morì un mese dopo la nascita: indennizzi negati ai familiari
Per il giudice ci furono errori, ma non causarono il decesso. Rigettate le richieste di risarcimento
PIOMBINO. Una gestazione difficile, un parto prematuro e una morte, dopo circa un mese vita, che secondo i genitori è in qualche modo riconducibile ai medici. Arriva a conclusione alcuni giorni fa la causa intentata da una famiglia residente in un Comune del comprensorio, che dopo la tragedia subita, dovrà pure pagare.
Siamo all’inizio degli anni Dieci, prima della chiusura del punto nascita di Villamarina. È gennaio quando il test risulta positivo e la donna viene avviata alle visite periodiche dell’allora Usl 6. I primi dolori si manifestano a febbraio e poi a marzo, ed entrambe le volte la gestante si rivolge al pronto soccorso di Cecina: il referto dell’ecografia standard recita “gravidanza bicoriale biamniotica”, due gemelli che crescono in sacche separate. Ad aprile a uno dei feti viene diagnosticato un difetto al cuore.
Un sabato di giugno i dolori tornano e la donna è di nuovo in ospedale, viene dimessa con un giorno di prognosi. Ma passano poche ore e cominciano le doglie, scatta il ricovero – questa volta a Piombino – e a notte inoltrata partorisce: “prematurità estrema”, secondo la letteratura scientifica. E la placenta, si vede, è una sola.
Il piccolo è in condizioni critiche. Il personale cerca di rianimarlo per sette ore prima che si decida di portarlo al Santa Chiara di Pisa: non si poteva farlo prima – prima che nascesse – per “condizioni non stabili della madre/ travaglio avanzato”. Non ce la farà.
Il caso viene sottoposto allo studio di due professori, che individuavano responsabilità secondo loro chiare: la gravidanza era stata classificata come bicoriale mentre era monocoriale – che deve essere seguita da centri di primo livello – e biamniotica con conseguente aumento esponenziale dei rischi, nelle perizia si parla di «grave superficialità e imprudenza da parte dei medici» cecinesi, che non avrebbero prescritto esami connessi ai fattori di rischio e avrebbero gestito l’emergenza in maniera «caotica». Sempre secondo la perizia, è «inaccettabile» che la paziente sia stata fatta partorire a Piombino, dove il medico al ricovero tenta di rallentare il parto somministrando una sostanza bandita dall’Aifa e dal ministero della Salute per i seri effetti collaterali soprattutto nelle gravidanze gemellari, e il farmaco induttore delle contrazioni è «decisamente controindicato in una situazione di prematurità di grado così elevato». In estrema sintesi secondo la famiglia «vi è nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e l’evento morte».
Un nesso che, secondo la controparte, non c’è: sarebbero state eseguite tutte le visite previste dal libretto di gravidanza, è comune che le gravidanze nascano con due placente che poi si fondono, l’eventuale errore diagnostico sulla placenta sarebbe stato ininfluente, il parto prematuro non avrebbe comunque potuto essere evitato, non vi erano condizioni per disporre il ricovero alternativo. In estrema sintesi: «Le cure presso l’ospedale di Piombino sono state adeguate».
I genitori agiscono in giudizio nel 2021 chiedendo il risarcimento del «danno biologico terminale e catastrofale» e quello del danno parentale, oltre che il danno da mancato consenso informato. Le valutazioni dei consulenti tecnici d’ufficio riscontrano condotte colpose ma – e questo è il nodo – queste avrebbero «sottratto al piccolo solo alcune modeste chances di sopravvivenza, orientativamente quantificabili nella misura del 15-20%».
In buona sostanza il bambino «è deceduto per fattori patologici legati alla condizione di prematurità». Tuttavia, precisano, «se il neonato fosse nato in un centro di riferimento come l’ospedale di Pisa egli avrebbe comunque sviluppato, in termini di sostanziale certezza, le sopra citate complicanze ma queste (verosimilmente) avrebbero potuto essere gestite in modo ottimale, garantendo quelle modeste chances di sopravvivenza che il ritardato trasferimento gli ha invece sottratto». Ne deriva il rigetto delle domande risarcitorie per danno parentale. E niente danno catastrofale «in quanto la percezione della morte come imminente, anche ammesso che un neonato in quelle condizioni possa percepirla, non è correlata causalmente, alla stregua del principio del più probabile che non, alla condotta dei medici». Anche il consenso viene «presunto» perché, a travaglio iniziato, il trasferimento non era più possibile.
Il giudice ha quindi rigettato tutte le domande, compensato le spese di lite e divisole spese per la Ctu a metà tra genitori e Asl.
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