Il Tirreno

Il caso

Piombino, la sentenza svolta sull’autovelox: «Apparecchio non omologato» – Il ricorso e cosa può accadere

di Luca Centini

	L'autovelox di viale Unità d'Italia
L'autovelox di viale Unità d'Italia

L’apparecchio istallato nel 2023 in viale Unità d’Italia è sempre stato una fonte pressoché inesauribile di polemiche e proteste: ora si apre un precedente

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PIOMBINO. Il ricorso è stato accolto. Il verbale elevato dalla polizia municipale annullato, con il Comune condannato a pagare nei confronti del ricorrente le spese di lite.

Sembra una cosa da poco, una banale controversia legale risolta nell’ufficio del giudice di pace. E, invece, si tratta di un pronunciamento importante, un potenziale precedente. Sì, perché ad essere annullata è una multa elevata in seguito a una delle tante foto scattate dall’autovelox all’ingresso della città. Sì, proprio lui. L’autovelox vituperato da centinaia di automobilisti, in particolare turisti beffati dall’impianto posizionato in discesa in viale Unità d’Italia. Un impianto che - eccola la novità dirompente - non sarebbe omologato come previsto per legge. Apriti cielo.

La sentenza

È stato il giudice di pace Marielena Cristiani a pronunciarsi del merito del ricorso presentato da un automobilista, difeso dagli avvocati Barbara Capocchi del Foro di Prato e Maria Lepore del Foro di Livorno. Partiamo dalla sanzione, scattata su istanza del corpo di polizia municipale del Comune di Piombino, per violazione dell’articolo 142/8 del Codice della Strada. Nello specifico l’automobilista fu pizzicato a circolare a una velocità di 61 chilometri orari, superando quindi il limite di 50 chilometri orari imposto in quel tratto di strada. La violazione era stata rilevata dall’autovelox modello 106 in postazione fissa con matricola 951900. Il cittadino, però, non ha pagato la sanzione e si è rivolto ai legali. L’opposizione messa in piedi dagli avvocati Capocchi e Lepore partiva dal fatto che l’impianto non fosse omologato, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, II sez. civile, con ordinanza 10505 del 18 aprile del 2024. Non solo. Con la recente ordinanza 8797 dell’8 aprile del 2026 la stessa Cassazione ha ribadito come «...in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, le risultanze di apparecchiature non omologate non costituiscono fonte di prova dell’inosservanza dei limiti medesimi ...». Un modo per sancire una distinzione più netta tra l’omologazione, necessaria ad accertare le infrazioni, e la mera autorizzazione («... non sufficiente»). Tornando al caso dell’autovelox all’ingresso di Piombino «l’apparecchio utilizzato per l’accertamento non risulterebbe, dalla descrizione riportata in verbale e sopra ritrascritta letteralmente, omologato - si legge nell’opposizione - Nel verbale notificato, infatti, non vi è traccia alcuna, con riferimento all’apparecchio utilizzato, né del numero del decreto ministeriale di omologazione, né della data di omologazione. E stante l’assenza di omologazione (ovvero del relativo richiamo in descrizione)», viene contestata «l’affidabilità dell’apparecchio con conseguente onere in capo alla resistente di dimostrare che, al contrario, l’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità era regolarmente omologato e certificato». Il giudice di pace si è preso il tempo necessario per valutare il ricorso presentato dall’automobilista fino a quando, lo scorso 18 maggio, si è espresso, accogliendo il ricorso e annullando il verbale. Considerando, quindi, la fotografia scattata dall’autovelox non correttamente omologato non sufficiente a costituire un elemento di prova.

Il precedente

L’apparecchio per il controllo elettronico della velocità è installato in un tratto di lieve discesa all’ingresso della città ed è in funzione dalla fine di aprile del 2023. Da allora è stato una fonte pressoché inesauribile di polemiche e proteste, in particolare da parte di automobilisti non piombinesi, puntualmente beffati dal limite di 50 chilometri orari e dall’occhio elettronico. A sollevare il polverone e una battaglia a suon di carte bollate fu in particolare l’associazione Altvelox, associazione nazionale tutela utenti della strada, che arrivò perfino a formalizzare una denuncia nei confronti del prefetto Dionisi e del sindaco Ferrari che risposero con una denuncia per calunnia a carico del presidente dell’associazione. Il pronunciamento del giudice di pace, tuttavia, non ha niente a che vedere con questa bagarre, ma parte dall’iniziativa di un privato cittadino che ha impugnato il verbale emesso nei suoi confronti. La decisione, tuttavia, potrebbe avere delle ripercussioni importanti. In primo luogo per gli altri automobilisti sanzionati e che non hanno ancora pagato la sanzione. E per le casse del Comune, basti pensare che nel 2025 la cifra incassata dalla postazione fissa si attestava sui 2,75 milioni di euro. Ora che è stato accertata la non corretta omologazione dell’apparecchio che cosa accadrà? L’occhio elettronico continuerà ad essere attivo in viale Unità d’Italia, considerata la selva di ricorsi che porrebbe venirsi a creare? Domande aperte che dovranno trovare una risposta in tempi rapidi. 
 

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