Italia
Il Consiglio di Stato rigetta la sospensiva sul caso Barbatoja
Campo nell’Elba. «La ricostruzione fattuale proposta dall’appellante (Barbatoja 1962 srl contro il Comune di Campo nell’Elba, ndr) anche in relazione alla documentazione fotografica prodotta non è in grado di inficiare validamente le conclusioni raggiunte dal primo giudice in relazione al posizionamento rispetto al Fosso del Canaletto e alla tipologia delle opere realizzate». È questo il passaggio chiave della sentenza con cui il Consiglio di Stato, dopo l’udienza dello scorso 26 agosto, ha rigettato l’istanza di sospensiva della sentenza del Tar sul pergolato in legno realizzata alle spalle della spiaggia gioiello di Fetovaia. Una struttura al centro di una battaglia legale tra la società Barbatoja srl, di cui è titolare Stefano Martinenghi, e il Comune campese che ha già fatto le ordinanze di demolizione. Il caso è già stato esaminato anche dalla Cassazione lo scorso mese di gennaio.
«In altre parole – si legge in una nota del Comune di Campo nell’Elba – il Consiglio di Stato ha confermato quanto già aveva affermato il Tar della Toscana circa il fatto che i manufatti non sono affatto opere prive di rilevanza edilizia, bensì opere che costituiscono nuova occupazione edilizia del suolo, a carattere stabile e permanente, poste in essere in violazione delle norme di tutela dei corsi d’acqua».
Nella nota stampa il Comune campese ricostruisce anche la vicenda: «Il Tar della Toscana, in relazione ai manufatti realizzati da Barbatoja 1961 s.r.l., ha dichiarato: che le opere realizzate sono state un tentativo di eludere quanto il Consiglio di Stato aveva già dichiarato illegittimo in precedenza; che le stesse non sono affatto opere prive di rilevanza edilizia, bensì opere che costituiscono nuova occupazione edilizia del suolo, a carattere stabile e permanente, poste in essere in violazione delle norme di tutela dei corsi d’acqua; che persino nel caso le si volesse inquadrare come opere prive di rilevanza edilizia le stesse sono state poste in essere senza chiedere la relativa necessaria autorizzazione prevista dalla legge, e senza possibilità di sanatoria essendo quest’ultima stata richiesta a termini ampiamente scaduti».
Contro le decisioni del Tar, Barbatoja srl ha presentato ricorso e chiesto una sospensiva. Questa è stata da prima accordata – «solo per consentirci di costituirci in giudizio», spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Davide Montauti – e ora rigettata in attesa che il caso venga discusso nel merito.
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