Il Tirreno

Il Tar annulla le delibere regionali 

di Guido Fiorini
Il Tar annulla le delibere regionali 

Ordinavano a Fintecna e Lucchini di bonificare il sito dell’ex fabbrica, il tribunale ha stabilito che doveva farle lo Stato

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PIOMBINO. Chissà se i nostri nipoti vedranno una Piombino bonificata. L’attuale cortocircuito amministrativo-giudiziario fa pensare che, forse, neppure loro avranno questa fortuna e dovranno ancora convivere con l’aria e l’acqua inquinate dai veleni della ex fabbrica. L’ultimo atto di questo meccanismo con la sabbia negli ingranaggi che consuma gli anni come fossero momenti, l’ha scritto il Tar, con una sentenza del 12 aprile, pubblicata qualche giorno fa. Una sentenza che annulla le delibere della Regione che intimavano a Fintecna e Lucchini, individuate come responsabili dell’inquinamento, di presentare un piano di bonifica entro la fine del prossimo agosto.
Pare un cane che si morde la coda e farebbe quasi sorridere, se in gioco non ci fosse il futuro di una città e la salute dei suoi abitanti.
Questo il quadro: il ministero dell’Ambiente aveva dato incarico alla Regione di individuare i responsabili dell’inquinamento di aria e falda acquifera nel sito Li053a (di fatto quasi tutto il perimetro della fabbrica), la Regione li aveva individuati in Fintecna (azienda statale, partecipata al 100% da Cassa depositi e prestiti) e ex Lucchini (commissariata dallo Stato) e aveva dato ordine di fare le bonifiche, su mandato quindi del ministero. Fintecna e Lucchini, aziende di fatto statali, hanno fatto ricorso al Tar contro le delibere regionali e il Tar ha stabilito che è lo Stato e non la Regione, a dover fare quelle delibere. Ora la Regione farà ricorso al Consiglio di Stato... E passeranno i mesi e gli anni, mentre vento e falda continueranno a diffondere quei veleni accumulati su 800 ettari di territorio.
Il ricorso. Fintecna e Lucchini hanno fatto ricorso al Tar per ottenere l’annullamento dei decreti 4738 del 24/06/2016 “chiusura procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del sito Li053 stabilimento Lucchini Piombino” del dirigente della direzione Ambiente, settore Bonifiche e del 1974 del 21/04/2016 dello stesso dirigente “Avvio del procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del sito Li053”.
Bomba ecologica. In questi decreti la Regione aveva chiarito: 1) l’esistenza di una contaminazione con superamento nel suolo e nella falda delle Csc (concentrazioni soglia di contaminazione) per alcuni parametri, quali: cromo totale, vanadio, idrocarburi C12, arsenico, zinco, selenio, antimonio e cadmio oltre a Ipa (idrocarburi policiclici aromatici) e benzene; 2) la correlazione di questi superamenti all’imbonimento di vaste porzioni del sito, con materiali di scarto del ciclo produttivo nonché all’attività di trasformazione del carbone in coke, svolta in modo continuativo fino ad oggi; 3) che conseguentemente le fonti principali di contaminazione del sito risultano derivare dall’attività siderurgica svolta dalle varie società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento Lucchini; 4) la presenza di cumuli di materiale di scarto siderurgico, stoccati in assenza di misure per la protezione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
E di conseguenza era emerso che: 1) le fonti principali di contaminazione del sito sono la lavorazione nel tempo presso la cokeria e la realizzazione dei riporti per l’imbonimento dell’area; 2) l’attività di cokeria è stata svolta in modo continuativo da tutte le società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento siderurgico; 3) gli imbonimenti furono realizzati durante il periodo di gestione Ilva, Iri – Finsider, Italsider e poi Acciaierie Piombino; 4) la contaminazione è pertanto correlabile allo svolgimento di attività (cokeria e imbonimento) connesse alla gestione dell’impianto siderurgico e quindi imputabile a tutte le società che si sono succedute, senza soluzione di continuità, in tale gestione; 5) Ilva, ultima azienda pubblica a gestire lo stabilimento, è stata incorporata in Iritecna, a sua volta incorporata in Fintecna, in cui, nel 2002, è confluita anche l’Iri; 6) Fintenca è l’ultima società subentrata, per effetto dei consecutivi passaggi societari, nei rapporti giuridici fra le società pubbliche che hanno svolto le attività all’origine della contaminazione, e quindi l’ultima società pubblica subentrata nei relativi obblighi di risanamento ambientale; 7) Lucchini spa è l’ultima società privata che ha gestito il sito.
Le responsabilità. Per questo la Regione, su mandato del ministero dell’Ambiente aveva individuato: «I soggetti cui imputare gli obblighi di bonifica, in Fintecna spa, in quanto ultima società pubblica incorporante Ilva ed Iri e, quindi, subentrata nel complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, riferibili a tutte le società pubbliche che hanno gestito lo stabilimento Lucchini, che hanno detenuto in concessione le aree demaniali all’interno del sito e che hanno svolto le attività all’origine della contaminazione e in Lucchini Spa, in quanto ultima società privata che ha gestito il sito, che ha detenuto in concessione le aree demaniali all’interno del sito e che ha continuato a svolgere l’attività siderurgica all’origine della contaminazione, e che attraverso la propria condotta attiva ed omissiva ha concorso al verificarsi dell’inquinamento e comunque al suo aggravamento».
La sentenza. Ora il Tar ha stabilito che la Regione non poteva fare questi decreti ma che poteva farli solo direttamente il ministero dell’Ambiente. Fra le altre cose i giudici amministrativi citano una sentenza del Consiglio di Stato: «Particolare importanza assume, al proposito, una sentenza del Consiglio di Stato (12 aprile 2011, n. 2249) che ha espressamente affrontato la problematica, concludendo per la necessità di riportare alla competenza della Provincia (e quindi ereditati dalla Regione, ndr) i soli provvedimenti di messa in sicurezza di emergenza del sito inquinato ovvero i provvedimenti finalizzati ad impedire l’aggravamento dell’inquinamento riscontrato nell’area e non i procedimenti di bonifica che risultano inequivocabilmente devoluti alla competenza statale; appare pertanto sufficiente il richiamo di quanto esaurientemente sostenuto nella sentenza sopra richiamata in ordine al riparto di competenze tra livello statale e livello provinciale con riferimento ai Sin (sito di interesse nazionale)».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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