Il Tirreno

«Asa ripari le perdite sui terreni privati»

«Asa ripari le perdite sui terreni privati»

Gli avvocati Lupi e Vannucci: in caso di rifiuto l’azienda si renderebbe responsabile di un illecito

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PORTOFERRAIO. Se il guasto alle tubature dell'acquedotto si verifica in un terreno privato e non su un'area pubblica, l'Asa non interviene e il danno non viene riparato. Non solo. Ma anche nulla è dovuto al privato cittadino per gli eventuali danni subiti. E questo avverrebbe in forza di regolamenti interni, per cui Asa non sarebbe tenuta ad intervenire. Una modalità di gestione dei guasti che, tuttavia, non è in linea con le norme.

È quanto ritengono gli avvocati Benedetto Lupi e Giulia Vannucci. Secondo i professionisti l'ente sarebbe inadempiente ai propri compiti istituzionali e si renderebbe responsabile a livello civilistico di un illecito, fonte di obbligazioni risarcitorie. «Così assistiamo – dicono gli avvocati – soprattutto sul territorio elbano, al diffondersi di un triste zampillare di acqua potabile con spreco di risorse naturali, di denaro pubblico e pericoli per la sicurezza della circolazione e dei beni. Si deve dire che la posizione assunta dall'ente gestore del servizio idrico è assolutamente priva di fondamento giuridico ed è impostata su elementi del tutto fuorvianti».

Per Lupi e Vannucci nessuna rilevanza può avere la natura pubblica o privata del terreno ove insiste l'acquedotto. Infatti deve premettersi che «l' apprensione sine titulo di un terreno privato per acquedotto pubblico costituisce un illecito permanente" (Trib. Superiore delle Acque 22.10.1993 n. 104), con la conseguenza ovvia che l'autore dell'illecito, nella fattispecie l'ente pubblico, sarebbe tenuto a eliminare tutte le conseguenze, compresi i danni subiti dai privati, derivanti da tale situazione di illiceità. Inoltre il codice civile prescrive per il privato di mantenere la proprietà del terreno che viene però gravato dal peso del passaggio dell'acquedotto. Sempre dal Codice Civile deriva che il proprietario dell'acquedotto, che resta in ogni caso l'ente pubblico, è tenuto a provvedere alla manutenzione del bene e in difetto di questa deve rispondere dei danni causati». «In tal caso - aggiungono gli avvocati - è stato stabilito che il consorzio di bonifica è responsabile dei danni derivati a un fondo, avvenuti per l'interramento di una condotta idrica, dalla copiosa perdita d'acqua della detta condotta (Trib. Superiore Acque 7.10.1992 n. 66)».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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