Il Tirreno

Slitta di nuovo l’obbligo del defibrillatore

Slitta di nuovo l’obbligo del defibrillatore

Sugli impianti sportivi indicati dalla Regione lo strumento dovrà essere presente dal primo luglio 2016

2 MINUTI DI LETTURA





PIOMBINO. C’è una nuova data per l’entrata in vigore dell’uso dei defibrillatori semiautomatici (Dae) negli impianti sportivi. Ci eravamo lasciati pochi giorni fa con la notizia di un’ulteriore proroga rispetto al 1 ottobre 2015; ricordiamo che secondo la legge regionale dell’8 maggio 2013, in Toscana l’obbligo di dotazione dei defibrillatori, determinato a livello nazionale nel decreto Balduzzi del 2012, era stato fissato inizialmente al 1 gennaio 2015. Con l’avvicinarsi del fatidico 1 ottobre scorso si erano moltiplicate le voci di un’ulteriore proroga al prossimo primo luglio ; nella riunione andata in scena lo scorso 30 settembre la 3ª commissione sanità aveva in effetti assecondato il rinvio, stabilendo tuttavia di fatto l’entrata in vigore addirittura al 1 ottobre 2016. Il consiglio regionale del 6 ottobre ha però cambiato di nuovo le carte in tavola, definendo in modo più preciso la normativa e fissando ancora un’altra data.

La nuova legge regionale del 9 ottobre 2015, n.68, “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”, che di fatto annulla la precedente dell’8 maggio 2013, stabilisce la decorrenza dell’obbligo dal 1 luglio 2016.

La legge non si applica dove si praticano esclusivamente le seguenti discipline: bocce (escluse quelle in volo), biliardo, sport di tiro, golf, giochi da tavolo, pesca sportiva di superficie e caccia sportiva; inoltre, nessun obbligo negli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato e negli impianti statali.

La legge chiarisce poi in modo puntuale gli obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari; nello specifico, i gestori degli impianti hanno l’obbligo di dotare gli stessi dei defibrillatori; in caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti l’obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente. Ancora, la dotazione di defibrillatori è requisito per l’apertura degli impianti, e l’uso dei defibrillatori è affidato esclusivamente a esecutori BLS-D (operatore non sanitario autorizzato all’uso del defibrillatore). Se i gestori assegnano spazi all’interno degli impianti a società, enti e associazioni sportive, l’obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D è a carico di questi soggetti. Se la 3ª commissione sanità lasciava un vuoto normativo nell’ambito dei soggetti responsabili della formazione sull’utilizzo dei defibrillatori, la nuova legge regionale specifica come la formazione sia «erogata dalle aziende unità sanitarie locali (USL), nell’ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati». Per il resto non cambia sostanzialmente nulla rispetto alla precedente normativa regionale: la vigilanza e il controllo restano responsabilità del Comune, mentre le sanzioni rimangono su importi che possono arrivare anche a 5mila euro, oltre alla chiusura dell’impianto.

Francesca Lenzi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Italia

Muore nello schianto contro la vettura dell’ex compagno: ipotesi omicidio volontario

di Redazione web