Il Tirreno

Casetta da demolire Sentenza del Tar dopo 31 anni di cause

di Stefano Taglione

Il contenzioso riguarda un piccolo edificio a Perelli che il Comune aveva dichiarato abusivo fin dagli anni 80

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PIOMBINO. Dovrà demolire una piccola casetta in legno costruita ben 31 anni fa. Lo ha deciso il Tar della Toscana, dopo un ricorso presentato dal proprietario contro il Comune di Piombino. L’obbligo di abbattimento deciso dai giudici è conseguente all’edificazione abusiva dell’immobile.

Per mettere in regola la struttura priva di concessione – in località Perelli, vicino al fosso Acquaviva – l’uomo, nel 1986, aveva presentato domanda di condono, basandosi su una legge dell’anno precedente. La Commissione edilizia integrata, però, non ha mai concesso l’autorizzazione paesaggistica. I tempi della burocrazia non corrono, così arriviamo al 1996, quando l’allora sindaco di Piombino bocciò la richiesta di sanatoria, obbligando alla demolizione del «piccolo manufatto in legno ad uso abitativo – si legge nella sentenza del Tribunale regionale amministrativo – costituito da wc, ingresso, cucina e pluriuso», delle dimensioni di quasi 43 metri quadri.

Il proprietario, nel frattempo, aveva già provveduto al pagamento dell’oblazione e versato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Ma lì, a meno di 500 metri dalla sponda del fosso Acquaviva, non si poteva proprio costruire. Era stato il consiglio regionale a stabilirlo, escludendo dal vincolo paesaggistico quasi tutto il corso d’acqua, ma non quella parte. Una decisione che risale al 1986, quattro anni dopo l’avvio dei lavori. L’avvocato di parte ha anche provato a confutarla, definendola «non motivata». Ma i giudici del Tar hanno spiegato che, in base al decreto legge 313 del 1985 (aggiunto dalla legge di conversione 431 del 1985), le Regioni possono prevedere quali corsi d’acqua pubblici «possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo», senza nessuna motivazione nel caso in cui si tratti di un «vincolo legale».

Il proprietario ha definito immotivate anche le ragioni della Commissione edilizia integrata del Comune di Piombino. Ma, anche in questo caso, dal Tar è scattata la bocciatura. «Come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire a più riprese – scrivono i giudici fiorentini – poiché il vincolo di inedificabilità posto dalla norma risponde a un preminente interesse di rango costituzionale, il parere negativo non richiede una motivazione particolarmente approfondita, ben potendo essere reso anche in forma sintetica». Nel caso specifico «il parere negativo risulta dotato di motivazione sintetica ma sufficiente», concludono i magistrati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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