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Un pacchetto di aiuti dal Comune alle attività economiche colpite dal lockdown: sconti su Tari e Imu
CHIESINA UZZANESE
Nel prossimo consiglio comunale di Chiesina Uzzanese, che si terrà domani, saranno portate in approvazione, oltre alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, una prima serie di misure a favore delle attività economiche locali colpite dal lockdown.
«Le attività economiche coinvolte nelle varie sospensioni imposte dai decreti – si legge in una nota – avranno uno sconto nella bolletta della Tari 2020. Con la sola richiesta, inviata a mezzo Pec entro il 6 settembre prossimo, si potrà godere dei seguenti sconti: 25% se il titolare svolge la propria attività economica in un fondo in cui paga un canone di locazione, 20% a vantaggio dell’utenza, in cui il titolare svolga la propria attività in un fondo in cui paga un mutuo, 15% a vantaggio dell’utenza, in cui il titolare svolga l’attività in un fondo di proprietà». Per il 2020 – fa sapere l’amministrazione comunale – sono confermate le aliquote Imu dell’anno passato. Per gli immobili per il quale era previsto sia il pagamento dell’Imu, sia della Tasi, le due aliquote sono state sommate a seguito delle modifiche legislative. Sono due le nuove fattispecie per il quale l’amministrazione di Chiesina Uzzanese è stata chiamata a definire le aliquote: 2, 5 per mille per i beni merce, cioè gli immobili invenduti dalle imprese di costruzione, 0 per mille per i fabbricati rurali strumentali, quegli immobili che servono per lo svolgimento dell’attività agricola.
«Anche per quanto riguarda l’Imu – prosegue la nota – l’amministrazione ha deciso di agevolare alcuni proprietari di immobili. Nello specifico, qualora il proprietario degli immobili, concessi con regolare contratto di affitto ad una attività economica che è stata sospesa per mezzo dei decreti, abbia ridotto o annullato con accordo scritto una o più rate del canone, potrà ridurre, l’aliquota Imu per l’anno 2020 fino al massimo della quota comunale (dello 0, 5 per mille per ogni mese di riduzione del canone di affitto, soltanto se il canone è stato ridotto di un importo non inferiore alla metà rispetto al dovuto, dell’1 per mille per ogni mese di abbuono del canone di affitto)». –
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