Il Tirreno

Montecatini

Non gli “lessero” i suoi diritti: ubriaco alla guida ma assolto

Massimo Donati
L'avvocato Saverio Sebastio
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L'avvocato Saverio Sebastio

Il tasso alcolemico dopo l’incidente era di 3,2 ma prima dell’esame i medici non lo informarono che poteva essere assistito dall’avvocato  

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lamporecchio. Ubriaco fradicio: nel suo sangue il tasso di alcol era di 3, 2 grammi per litro. a fronte di un limite di 1, 5 al di là del quale scatta il reato di guida in stato di ebbrezza. Tra l’altro aggravato dal fatto di essersi messo alla guida di notte e di essere finito con la sua auto in un fosso. Rischiava fino a un anno di arresto e 6.000 euro di multa il 40enne automobilista di Lamporecchio protagonista di un incidente nel maggio 2015. Ma l’altra mattina il giudice monocratico del tribunale di Pistoia, di fronte al quale era stato rinviato a giudizio, lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. . Una condanna scampata, però, solo perché quando i medici dell’ospedale di Pescia, dove l’imputato era stato trasportato dopo l’incidente, gli fecero il prelievo di sangue per stabilire il tasso alcolemico, non lo informarono preventivamente della facoltà di farsi assistere da un avvocato. Un diritto sancito dal codice per qualunque atto d’indagine irripetibile. Un accertamento nullo quindi, e, senza prove, il giudice non ha potuto far altro che ritenere che l’evidente stato di ubriachezza fosse dovuto al superamento del limite minimo dello 0, 5: fatto, appunto, per il codice della strada non costituisce reato ma una semplice violazione amministrativa.

L’imputato era assistito dagli avvocati Saverio Sebastio e Alessia Giannoni.

«Siccome il prelievo del sangue era stato eseguito non per necessità terapeutica bensì come atto di indagine, sulla base degli evidenti sintomi di ubriachezza riscontrati dai carabinieri intervenuti sul posto – spiega l’avvocato Sebastio – tale accertamento costituisce un “atto urgente indifferibile” ex articolo 354 del codice di procedura penale. E quindi si devono osservare tutte le garanzie difensive del caso, in particolare l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un avvocato all’atto del prelievo. Avviso che non risulta essere stato fatto da parte del personale medic».

L’incidente, nei pressi di Lamporecchio, avvenne alle 4,40 del mattino. Il ferito venne trasportato subito all’ospedale in ambulanza e perciò non fu possibile per i carabinieri sottoporlo sul posto all’etilometro.

L’articolo 186 bis del codice della strada prevede tre ipotesi, a seconda del tasso alcolemico, diversamente punite: con una sanzione amministrativa da 500 a 2. 000 euro in caso di guida con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8; con una sanzione amministrativa da 800 a 3.200 euro e con l’arresto fino a 6 mesi, fra 0, 8 e 1, 5; con una sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 e con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e con la sospensione della patente da 1 a 2 anni, se superiore a 1,5.

«Nel nostro caso – spiega l’avvocato – il tasso era molto alto, 3,2. Tuttavia, l’omesso avviso ha reso nullo l’accertamento. Il nostro assistito era ubriaco, ma non potendo utilizzare i risultati del prelievo non si può stabilire con esattezza il tasso alcolemico. E per il cosiddetto principio del “favor rei”, in base al quale si deve applicare sempre l’ipotesi più favorevole all’accusato, si è dovuto presumere che l’imputato avesse un tasso che rientra nella prima fascia, che non costituisce reato ma solo illecito amministrativo». –

Massimo Donati

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