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Scontro mortale, confermata la condanna
Un anno e quattro mesi al conducente del trattore contro cui nel 2009 si schiantò Daniele Novelli
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MONSUMMANO. Nessun concorso di colpa. Solo chi era alla guida del trattore che, entrando in strada da un campo, si trasformò in un ostacolo mortale, ha la responsabilità dell’incidente in cui perse la vita un padre di famiglia di 39 anni. Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso di Guido Costantini, 68 anni, di Castelfranco di Sotto, contro la sentenza della Corte d’Appello di conferma a un anno e 4 mesi per omicidio colposo inflitta dal Tribunale di Pisa.
Aveva tre figli avuti dalla prima moglie e da una compagna, Daniele Novelli, originario di Fucecchio e residente a Cintolese. Lavorava come meccanico alle Botteghe di Fucecchio nella ditta “Record”. La moto era la sua grande passione e ogni volta che aveva un po’ di tempo libero saliva sulla sua Yamaha. E proprio su quella moto nel pomeriggio di sabato 31 ottobre 2009, Novelli andò a schiantarsi contro il trattore guidato da Costantini. Le lesioni interne e alla testa resero vane le cure e il giorno dopo il meccanico morì all’ospedale di Pontedera. La condanna per Costantini è rimasta intatta dal primo grado alla Suprema Corte. Aveva fatto ricorso il 68enne sottolineando che, a suo dire, c’era un concorso di colpa di Novelli nello schianto mortale. Soprattutto per la velocità. Tesi respinta dai giudici di legittimità.
Così viene ricordata la manovra del mezzo agricolo nella strada di campagna a Ponticelli. Costantini «si immetteva, provenendo da una laterale destra, lungo la S.P. 66 Nuova Francesca e ne attraversava la corsia di marcia destra, direzione Santa Maria a Monte – Fucecchio al fine di immettersi nell’opposta corsia di marcia. In questo modo ostruiva la marcia al motociclo Yamaha condotto da Daniele Novelli, che stava procedendo a velocità regolare lungo la Nuova Francesca (direzione Santa Maria a Monte – Fucecchio) rendendo inevitabile l’impatto, a seguito del quale il conducente del motociclo decedeva».
Secondo la Cassazione sono diversi i profili di colpa addebitati al 68enne: «Aver intrapreso una manovra di attraversamento della carreggiata per immettersi nella opposta corsia di marcia pur in presenza di una striscia longitudinale continua con violazione del codice della strada. Aver omesso di concedere la precedenza al motociclo. Aver intrapreso la manovra di attraversamento della sede stradale, a bordo del mezzo lento ed ingombrante, partendo da posizione in leggera salita, senza assicurarsi di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione». Nessuna colpa del centauro che si ritrovò contro il trattore sbucato all’improvviso. (p.b.)
Aveva tre figli avuti dalla prima moglie e da una compagna, Daniele Novelli, originario di Fucecchio e residente a Cintolese. Lavorava come meccanico alle Botteghe di Fucecchio nella ditta “Record”. La moto era la sua grande passione e ogni volta che aveva un po’ di tempo libero saliva sulla sua Yamaha. E proprio su quella moto nel pomeriggio di sabato 31 ottobre 2009, Novelli andò a schiantarsi contro il trattore guidato da Costantini. Le lesioni interne e alla testa resero vane le cure e il giorno dopo il meccanico morì all’ospedale di Pontedera. La condanna per Costantini è rimasta intatta dal primo grado alla Suprema Corte. Aveva fatto ricorso il 68enne sottolineando che, a suo dire, c’era un concorso di colpa di Novelli nello schianto mortale. Soprattutto per la velocità. Tesi respinta dai giudici di legittimità.
Così viene ricordata la manovra del mezzo agricolo nella strada di campagna a Ponticelli. Costantini «si immetteva, provenendo da una laterale destra, lungo la S.P. 66 Nuova Francesca e ne attraversava la corsia di marcia destra, direzione Santa Maria a Monte – Fucecchio al fine di immettersi nell’opposta corsia di marcia. In questo modo ostruiva la marcia al motociclo Yamaha condotto da Daniele Novelli, che stava procedendo a velocità regolare lungo la Nuova Francesca (direzione Santa Maria a Monte – Fucecchio) rendendo inevitabile l’impatto, a seguito del quale il conducente del motociclo decedeva».
Secondo la Cassazione sono diversi i profili di colpa addebitati al 68enne: «Aver intrapreso una manovra di attraversamento della carreggiata per immettersi nella opposta corsia di marcia pur in presenza di una striscia longitudinale continua con violazione del codice della strada. Aver omesso di concedere la precedenza al motociclo. Aver intrapreso la manovra di attraversamento della sede stradale, a bordo del mezzo lento ed ingombrante, partendo da posizione in leggera salita, senza assicurarsi di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione». Nessuna colpa del centauro che si ritrovò contro il trattore sbucato all’improvviso. (p.b.)
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