Il presidio
Multa con ingiunzione, il giudice di Pace dà torto al Comune
Non si può gravare sui cittadini con ulteriori spese. Sentenza pilota contro il comune di Pescia per molti casi analoghi in provincia
PESCIA. Il Comune che incarica un avvocato esterno alla pubblica amministrazione per fare ingiunzioni fiscali di pagamento nei confronti dei cittadini, lo può fare solo adempiendo determinate formalità e senza gravare i cittadini di ulteriori spese, altrimenti l’atto è nullo. Lo ha stabilito il giudice di Pace di Pistoia, l’avvocata Silvia Facchini, accogliendo l’opposizione proposta da Francesca Scalzini di Montecatini tramite il proprio avvocato Andrea Ceccobelli, contro il Comune di Pescia che le aveva notificato una ingiunzione di pagamento, per una violazione al codice della strada, tramite l’avvocato Cristian Giangrande di Castel di Casio (Bologna) a ciò delegato dal funzionario dell’area organizzativa entrate comunali pro tempore di Pescia, la dottoressa Antonella Bugliani.
A Francesca Scalzini era stato notificato il 20 ottobre del 2015 una ingiunzione di pagamento di 311,86 euro oltre interessi legali a decorrere da quella data fino al saldo effettivo. Ingiunzione che tramite l’avvocato Ceccobelli ha impugnato eccependo «la nullità dell’ingiunzione per inammissibilità della sua emissione tramite lo strumento della procura ad litem, la nullità dell’ingiunzione fiscale per carenza di sottoscrizione da parte del funzionario del Comune di Pescia e la nullità dell’ingiunzione per mancanza degli avvertimenti previsti nell’articolo 480 cpc» ovvero quelli relativi alle caratteristiche formali che deve avere un precetto.
Il giudice di pace ha accolto l’opposizione facendo rilevare che «nel quadro della normativa attualmente vigente le entrate degli enti locali e, nello specifico, le sanzioni per infrazioni al codice della strada, possono essere riscosse unicamente mediante ruolo o anche con ingiunzione fiscale, senza, ovviamente, nessun’altra possibilità». Inoltre il giudice ha anche rilevato che qualora la riscossione venga affidata a società in house o anche miste «l’affidamento non può comportare oneri aggiuntivi e questo divieto di ulteriori aggravi economici è riferito proprio all’ingiunzione fiscale, quale strumento di riscossione alternativo al ruolo, gestita direttamente dall’ente locale, nel senso che l’affidamento a terzi della riscossione non può comportare oneri maggiori per il contribuente rispetto a quelli che deriverebbero a suo carico con l’ingiunzione fiscale emessa direttamente dall’ente locale».
Con questa sentenza il giudice di pace di Pistoia ha in pratica dichiarato che sono nulle tutte le ingiunzioni eseguite dall’avvocato Giangrande per conto del Comune di Pescia, che hanno le stesse caratteristiche di quella allE quale si è opposta Francesca Scalzini, ovvero una multa stradale.
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