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Massa, investimenti in opere pubbliche per gli imprenditori delle cave: come funziona

Massa, investimenti in opere pubbliche per gli imprenditori delle cave: come funziona

La novità inserita nel nuovo regolamento degli agri marmiferi

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MASSA. Sono passati quattro anni da quella lunghissima seduta nella quale, al termine di oltre 17 ore di discussione, il Consiglio comunale di Massa approvava il regolamento degli Agri marmiferi, impugnato poi dalla Regione davanti al Tar. Ma adesso, la sala Dieci Aprile tornerà a discuterne, viste le varie modifiche all’atto consegnate ai consiglieri comunali per la votazione del prossimo 23 dicembre. Si tratta in parte di ritocchi che affinano gli articoli; ma ci sono anche integrazioni che ribadiscono l’obbligo di lavorare nella filiera corta almeno il 50% del materiale estratto e i nuovi valori medi di mercato per singola cava. Ma soprattutto, dopo Carrara anche Massa si avvia ad adottare quella normativa che sostanzialmente prevede investimenti in opere pubbliche da parte dei concessionari di cava che vorranno ottenere l’incremento massimo di tempo.

Che tipo di investimenti

Ad esempio, con questo articolo si dà la possibilità di prevede una serie di investimenti, in diversi ambiti: opere a tutela e valorizzazione dell’ambiente, in attività culturali e scientifiche, difesa del suolo, promozione della città e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, fino ad infrastrutture e manutenzione del patrimonio edilizio pubblico. Saranno investimenti di norma gestiti dal Comune di Massa, a cui spetterà il compito di progettare, mettere a gara e quindi portare a termine. Oppure, il concessionario potrà concordare con il Comune eventuali progetti da loro proposti e che quindi realizzeranno per propria competenza. Questo articolo, il 16 bis (che riprende grosso modo l’articolo 21 della vicina Carrara), è stato creato ex novo ma si prefigge di essere un nuovo ritorno economico che dalle cave scende in città, accanto ai consueti contributi di estrazione e canoni concessori che si basano sui rispettivi valori medi di mercato assegnati a ciascuna delle diciassette cave di Massa.

I valori di mercato

Proprio i valori di mercato sono un altro aspetto delle modifiche al regolamento degli agri marmiferi. Sia in termini di definizione, ma anche di entità di questi valori. Intanto, il valore medio di mercato è quel valore assegnato a ciascuna cava e rappresenta la base della tassazione del lapideo, ovvero rispetto al valore assegnato (a Massa attualmente i valori medi variano da 142,50 euro/ton a 354,40 euro/ton) il concessionario versa un 10% di contributo di estrazione e un canone di concessione, generalmente il 5%. Ora però il regolamento definisce meglio questa terminologia, indicando i vari parametri che ne determinano l’entità: rilevamento delle varietà merceologiche in corrispondenza delle bancate, le analisi della documentazione tecnica di ogni singola cava, le eventuali considerazioni fornite in cava dal personale tecnico, le informazioni provenienti dalle comunicazioni commerciali o dai siti web delle società, le indagini e pubblicazioni universitarie, gli elementi forniti in sede di Pabe, le indagini camerali. Valori medi che, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione dal Consiglio comunale, stanno per essere pubblicati in forma aggiornata.

Il punto più discusso: i rinnovi delle concessioni

Proprio su questi, a differenza del passato che generalmente venivano aggiornati ogni tre anni, il Comune si riserva la facoltà di effettuare monitoraggi annuali, nella previsione di aggiornare quei valori medi per singola cava. La nuova versione del regolamento degli agri marmiferi va poi ad integrare uno degli articoli che in questi anni hanno suscitato maggiori controversie, anche ricorsi. Vale a dire l’articolo 6 e relativo al rinnovo delle concessioni esistenti. Il nodo del contendere era il fatto che la precedente versione indicava che, in base al quantitativo di materiale lavorato in loco, i concessionari avrebbero ricevuto un rinnovo della concessione per un periodo variabile da 13 a 25 anni. Tuttavia, la legge regionale della Toscana numero 35 del 2015 (pilastro di tutte le normative comunali in materia di cave) indica come requisito minimo la lavorazione di almeno il 50%. Ora Massa ha provveduto ad integrare questa disposizioni, specificando che sì, in base all’impegno di lavorare nella filiera corta un certo quantitativo di materiale da taglio ci sarà un periodo variabile di rinnovo, fermo restando il rispetto della percentuale minima complessiva del 50% stabilita dalla normativa regionale che dovrà essere raggiunta per la differenza attraverso la lavorazione dei materiali derivati. Dopodiché, come già si diceva, i concessionari potranno anche accedere all’articolo 16 bis  che interessa gli investimenti in opere di pubblica utilità, da sottoscrivere con un’apposita convenzione con il Comune.

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