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Carrara, sul marmo il tribunale civile deciderà sulle modalità del canone
Il Tar: ma è giusto che qui le imprese paghino di più che altrove, la sentenza favorevole al Comune e contro le aziende
Carrara Il Tar ha deliberato su tutta una serie di questioni chiave relative ai rapporti tra concessionari e Comune: su alcune, relative alle modalità di determinazione del canone di concessione nonché del contributo di estrazione, ha passato la palla al tribunale civile, su altre, con le quali le imprese si sono di nuovo lamentate del “peso” delle imposte qui superiore rispetto alle altre zone della Toscana, i giudici hanno di nuovo dato pienamente ragione a palazzo civico.
Sono due gruppi di ricorsi, paralleli per argomenti e per conclusioni. Le società ricorrenti, tutte contro il Comune (avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro) erano: Poggio Silvestro Marmi, Calacata Crestola, Cooperativa Gioia, Marmi Carrara Gioia, Tonini Cave Fantiscritti, Gualtiero Corsi, Cmv Marmi, Caro & Colombi (avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi). Nel mirino una serie di delibere e determinazioni, a partire dal 2019: quella con la quale il Consiglio Comunale ha confermato nella misura del 5% l'aliquota da applicare al valore unitario medio della produzione di materiali da taglio (blocchi) di ogni singola cava di marmo per determinare il canone di concessione degli agri marmiferi comunali; quella relativa ai valori di mercato per tonnellata; e ancora, l’approvazione delle Schede merceologiche e la determinazione degli importi del Canone di concessione e del contributo di estrazione.
Nella sentenza, il Tar anticipa che i ricorsi riuniti sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Cosa va al tribunale
Si parte dal quarto motivo di tutti i ricorsi, che riunisce le censure delle imprese ricorrenti alle determinazioni n. 3028/2020 (con la quale sono stati approvati i valori unitari di mercato per tonnellata dei materiali da taglio per usi ornamentali estratti dalle cave di marmo del Comune di Carrara), n. 3001/2020 (che ha approvato le schede merceologiche relative alla qualità e quantità della produzione di ciascuna cava) e, sulla base di tali dati, la n. 3052/2020 che ha stabilito gli importi del canone di concessione e del contributo di estrazione. Fra le censure delle aziende, il fatto ad esempio che in merito ai valori unitari, la relazione tecnico istruttoria, redatta da professionista esterno incaricato, avrebbe fatto riferimento a parametri e valori (bilanci delle imprese del settore, materiale di Imm relativo agli andamenti generali del mercato dei lapidei nel mondo, i dati aggregati per fatturato e peso relativi alle esportazioni richieste all'Agenzia Dogane e Monopoli, prezziario opere pubbliche) nonché a materiali (es “lastre” di marmo) non previsti dal regolamento; sarebbe contraddittoria nell’analisi del trend economico di mercato; e non avrebbe considerato gli impatti della crisi pandemica per l’anno 2020/2021 e risulterebbe parziale e incompleta. Si afferma inoltre che «le schede merceologiche relative a tutte le ricorrenti non sarebbero rappresentative dello stato attuale della produzione, risulterebbero illogiche e irragionevoli; e il valore medio sarebbe stato calcolato al lordo del contributo e del canone già corrisposti, realizzando una vera e propria duplicazione della prestazione imposta alle Società di escavazione».
Osserva il Tar: «Al di là degli aspetti peculiari dei singoli ricorsi – legati alle vicende economiche e produttive delle singole cave - occorre evidenziare che sia i provvedimenti censurati che le doglianze vertono sulle modalità di determinazione del canone di concessione nonché del contributo di estrazione. Il Collegio condivide l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo». Questo, si precisa, anche se le operazioni istruttorie condotte dall’amministrazione sono, per pacifica ammissione delle ricorrenti, quelle previste dai regolamenti in vigore. E comunque, trattandosi di controversia concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ed essendo l’ultimo segmento di controversie (quelle sui corrispettivi), fuori della giurisdizione esclusiva, viene ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. Pur, si ribadisce, se non par dubbio che la determinazione del dovuto non avvenga in esito all’esercizio di valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, ma invece proprio attraverso accertamenti tecnici relativi a presupposti fattuali di carattere economico-aziendale, cioè attraverso l’accertamento della qualità della produzione proprio di ciascuna cava e il suo prezzamento. Come detto, se ne occuperà il tribunale civile.
La parte respinta
Con il primo, il secondo, il quinto, il sesto e settimo motivo dei ricorsi riuniti, le imprese sostengono che le normative regionali e comunali siano illegittime per violazione di una serie di articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (violazione delle disposizioni sul mercato interno, del diritto di stabilimento, di libera circolazione delle merci, tutela della concorrenza); in particolare si censura la Legge regionale 35/2015 che all’art. 36 prevede che il contributo regionale all’escavazione sui materiali da taglio sia versato dalle aziende del distretto Apuo-Versiliese nella misura pressoché doppia rispetto al resto della Toscana (10% a fronte del 5,25% di cui all’art. 27 della medesima legge). Sul piano della presunta incompatibilità costituzionale, la doglianza delle aziende «si concentra sempre su lamentati trattamenti ingiustificatamente differenziati per lo stesso tipo di imposizione contributiva, collegati alla mera collocazione territoriale delle cave. In particolare le ricorrenti insistono sul fatto che per i derivati del materiale da taglio all’art. 36 citato è previsto un contributo, sempre stabilito dal Comune, che può anche essere superiore al 10,50% del valore di mercato (mentre per il resto del territorio regionale le aliquote sono inferiori, vale a dire il 10,50% come limite massimo del valore di mercato nel caso di derivati dei materiali da taglio). Ciò implicherebbe violazione del principio di uguaglianza ed equità delle prestazioni impositive.
Le società, inoltre, lamentano carenza di potere impositivo della Regione nella parte in cui le disposizioni determinano in via autonoma il contributo di estrazione che verrebbe configurato come “tassa di scopo”. Ma secondo il Tar non è così, «Questo Tribunale ha avuto in più occasioni modo di evidenziare che i lamentati profili di incompatibilità costituzionale e comunitaria non possono essere condivisi». Spese compensate, ricorsi in parte improcedibili (destinati al tribunale) e in parte respinti.l
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