Il Tirreno

licciana nardi 

Condotta antisindacale, vince la Cgil

Gianluca Uberti

Comune condannato alle spese legali. Il sindaco dovrà riconvocare il tavolo per la contrattazione integrativa dei dipendenti

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Gianluca Uberti

LICCIANA NARDI. Il giudice del lavoro del tribunale di Massa, Erminia Agostini, dà ragione alla Cgil: il Comune di Licciana Nardi ha messo in atto una condotta antisindacale nel contesto del mancato accordo tra il Comune stesso e la delegazione sindacale sulla contrattazione integrativa, ovvero quella relativa alle risorse economiche accessorie da destinare ai dipendenti.

Un tema delicato, visto che si parla di soldi da mettere nelle tasche dei dipendenti comunali. Quindi, il Comune di Licciana Nardi dovrà riconvocare le organizzazioni sindacali e le Rsu, proseguendo le trattative per la stipulazione del Contratto collettivo decentrato integrativo 2020 per quanto concerne la parte economica.

Inoltre, l’amministrazione comunale liccianese è stata condannata a rifondere alla Cgil le spese di procedimento sostenute dal sindacato, liquidate in complessivi 3mila e 645 euro. È tutto nero su bianco nella sentenza del tribunale di Massa, riunitosi in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro. Ecco il passaggio saliente della sentenza, datata 18 marzo: “L’ente (il Comune di Licciana Nardi n. d. a.) , in estrema sintesi, non ha nemmeno provato ad avviare una effettiva trattativa, così svilendo il ruolo del sindacato. È vero che l’accordo decentrato provvisorio e quello definitivo non devono essere sottoscritti da tutti i soggetti legittimati, ma è anche vero che l’ente deve osservare le regole procedurali, dedicando un congruo lasso temporale alle trattative e lasciando un effettivo spazio alla concertazione. A fronte della sostanziale imposizione da parte del Comune di un “pacchetto preconfezionato” da sottoscrivere immediatamente o entro brevissimo tempo per non far perdere ai dipendenti gli istituti premiali e/o per evitare l’esposizione dell’ente stesso ai rilievi della Corte dei Conti in ragione della previsione di disposizioni retroattive, è giustificabile l’abbandono del tavolo e l’indisponibilità di parte ricorrente (la Cgil n. d. a.) a coltivare una trattativa meramente formale, priva di effettivi contenuti. Quanto alle difficoltà evidenziate dall’ente, deve rilevarsi che a fronte della richiesta di convocazione del 6 luglio 2020, il predetto ha avuto molto tempo per organizzarsi e per adottare le misure necessarie per fronteggiare la situazione (ad esempio, anche soltanto la posticipazione delle ferie per esigenze di ufficio).

Quanto al fatto che la condotta del Comune sarebbe riconducibile ad una prassi di cui le organizzazioni sindacali non si sono lamentate negli anni passati, deve evidenziarsi come una prassi contra legem paia irrilevante e come le organizzazioni sindacali, per il 2020, abbiano, comunque, espressamente manifestato la volontà di seguire un percorso diverso”.

Ricordiamo che la Cgil, nell’andare allo scontro con il Comune di Licciana Nardi, aveva avviato il procedimento ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Comprensibile la soddisfazione della segretaria provinciale della Funzione Pubblica della Cgil, Patrizia Bernieri: «Siamo felici di questa sentenza del giudice del lavoro, perché attesta che le contrattazioni devono essere portate avanti in maniera seria e nel rispetto delle parti. Ed è anche un giusto riconoscimento alla funzione, sempre attuale, dello Statuto dei lavoratori. Voglio, inoltre, dire grazie all’avvocatessa Marta Marchetti che ci ha assistito in questo procedimento legale».

Un laconico «no comment» sulla sentenza che vede il Comune di Licciana Nardi soccombere, invece arriva dal sindaco Renzo Martelloni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA



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