Il Tar: illegittimo sequestrare tutta la cava se la difformità riguarda solo un’area
I giudici amministrativi deliberano sul caso di Lorano II, l’avvocato difensore: aperta la strada per chiedere un risarcimento
CARRARA. Non si può bloccare tutta l’attività estrattiva di una cava a fronte di uno sforamento della produzione localizzato. È questo uno dei punti chiave della artcolata sentenza, per altro non definitiva, emessa dal Tar della Toscana in merito al ricorso presentato dalla ditta Escavazione Marmi Lorano II contro il Comune di Carrara. La vicenda, come ricorda Ferdinando Genovesi, l’avvocato della ditta, è incentrata sulla sospensione dei lavori della cava a seguito nell’entrata in vigore della normativa prevista dall’art. 58 bis contenuto nella legge regionale 35 del 2015.
La ditta Lorano reclamava, come illegittima la sospensione dei lavori (quantomeno nella parte non soggetta a difformità); come legittima la presentazione di varianti postume a volume zero (come da lettura della legge 35-2015 e da prassi attuativa confermata dallo stesso Comune negli anni); e ancora, riteneva illegittimo il concetto di perimetrazione della cava emerso dal parere dell’avvocatura regionale e adottato negli atti del Comune (sempre a seguito dell’articolo 58 bis della legge 35 del 2015); irrituali i procedimenti attuati dal Comune con i suoi atti. L’azienda di escavazione riteneva di avere diritto a un risarcimento del danno conseguente il fermo dei lavori nella cava, quantificato in circa 84mila euro. Da una prima lettura delle dieci pagine della sentenza “non definitiva”, argomenta il legale - ma fa notare che occorre approfondire con attenzione il testo che affronta in maniera articolata molte questioni - si può sintetizzare che il Tar ha considerato alcuni motivi non accoglibili (in particolare quelli riguardanti la ritualità degli atti compiuti). Ha poi sospeso ogni giudizio sui motivi concernenti la procedura instaurata con l’introduzione dell’articolo 58 bis alla luce della considerazione che il limite di tolleranza indicato in 1000 metri cubi (previsto nell’articolo 23 della stessa legge regionale 35-2015) per considerare le difformità, appare un limite irragionevole e che non garantisce parità di trattamento, e quindi andrebbe semmai valutato caso per caso. Per questo, ha deciso di rimettere alla Corte Costituzionale la questione concernente la tolleranza dei 1000 metri cubi di sforamento.
Il Tar, come detto all’inizio, ha accolto il ricorso nella parte in cui la ditta chiedeva di sospendere i lavori soltanto nelle parti in difformità. E ha rinviato, a dopo la decisione della Corte Costituzionale, tutte le altre questioni sollevate in quanto legate alla tolleranza dei 1000 metri cubi.
«Di fatto - aggiunge l’avvocato Genovesi - la sentenza ha quindi ribadito che la ditta Lorano II può continuare le lavorazioni così come già stabilito con l’ordinanza cautelare dello stesso Tar il 10 gennaio scorso; che il perimetro di cava autorizzato è quello di cui al piano di coltivazione, che le varianti postume non appaiono consentibili ma che in alcuni casi vi possano essere sforamenti legati aalle circostanze e che quindi si possa procedere a sanare il tutto con tolleranza diversa da quella dei 1000 metri cubi. L’aver riconosciuto che la sospensione generalizzata non andava fatta apre le porte al risarcimento per il periodo di sospensione che ha colpito anche quelle parti di cava autorizzate ai lavori e non soggette a difformità».
Il Tar, prosegue, «con una sua particolare interpretazione salva il 58 bis dalle eccezioni di incostituzionalità, sostenendo che anche se nel 58 bis è scritto che l’autorizzazione deve essere sospesa (2° comma) l’interpretazione da darsi è che la sospensione deve riguardare solo le pari in difformità (come previsto dal 1° comma). Ritengo che dal punto di vista dell’impresa il risultato ottenuto sia già apprezzabile e che un intervento correttivo immediato da parte della Regione, seguendo quanto indicato dal Tar, potrebbe evitare ulteriore contenzioso».
Da segnalare che il Tar, quali incisi nell’argomentare la sua decisione, ribadisce alcuni concetti. e cioé che «Il marmo è una risorsa non riproducibile e, pertanto, il controllo sul suo corretto utilizzo non può che essere penetrante stante la sua importanza per l’economia della zona e, probabilmente, anche dell’intera Regione Toscana». E ancora, in un altro punto, «Il paragone con l’attività edilizia non è calzante poiché in questo ambito, l’interesse pubblico al corretto sviluppo del territorio può essere realizzato ex post anche in caso di (accertamento della) difformità dell’edificio abusivamente realizzato rispetto alla pianificazione urbanistica, mediante la sua demolizione; non altrettanto invece può avvenire nel caso in esame poiché il marmo non è risorsa riproducibile e la sua asportazione produce un danno irreparabile. È quindi indispensabile che il controllo sulle attività di escavazione avvenga in via preventiva e non successiva». —M.B.
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