Sanzioni al Comune, il Portico le deve pagare
CARRARA. Il Tar ha respinto il ricorso della società Immobiliare Il Portico srl, che chiedeva l’annullamento della richiesta di pagamento di sanzioni avanzata dal Comune.
Il ricorso della società Immobiliare era quindi contro il Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci. Si chiedeva quindi di annullare la nota del settore urbanistica e Suap (Sportello unico). Tutto parte nel 2007, quando la Immobiliare Il Portico S.r.l. ha ottenuto dal Comune di Carrara un permesso di costruire relativo a un fabbricato di civile abitazione da edificarsi in via Carriona. Nell’occasione, aveva chiesto di poter rateizzare il contributo per il rilascio del titolo edilizio e, a garanzia dell’adempimento, ha presentato polizza fideiussoria a prima richiesta stipulata con la società Fondiaria Sai.
Si ricostruisce che il Comune – dopo aver tentato una prima volta di attivare la garanzia per l’importo di oltre 43 mila euro, salvo ritirare la richiesta a fronte delle contestazioni e della prova degli avvenuti pagamenti delle rate di contributo – avrebbe di nuovo chiesto al fideiussore il pagamento di euro 6.612,34 a titolo di sanzioni, dovute per il presunto ritardo nel pagamento della quarta e della sesta rata. La richiesta, formulata con nota del 5 luglio 2012 e confermata con nota del 26 luglio successivo, è quella impugnata.
I giudici analizzano il caso, e stabiliscono che sia accertato «il tardivo pagamento della quarta e della sesta rata e, con esso, la legittima applicazione delle sanzioni irrogate dal Comune».
L’obbligo del pagamento delle sanzioni non è poi esclusa, si aggiunge, dalla presunta violazione, da parte del Comune, dell’obbligo di cooperare con il debitore nell’adempimento, ritenendo il collegio di condividere il principio – da tempo invalso nella giurisprudenza maggioritaria – secondo cui l’ordinamento non individua, a carico delle amministrazioni interessate, un onere di collaborazione di portata tale da comportare, per il caso di sua violazione, la decadenza dal potere di sanzionare l’eventuale ritardo nel pagamento. Insomma, ricorso respinto, e la società dovrà pagare 2.500 euro di spese. —
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