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Cava Madielle, il Tar non sospende i provvedimenti
Respinta la richiesta cautelare in merito alle contestazioni avanzate dal Comune: se ne riparla il 10 gennaio
MASSA. Niente sospensiva per i provvedimenti relativi alla cava in località Madielle della ditta De Angelis. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con una ordinanza. Il ricorso era stato presentato dalla stessa ditta De Angelis Giovanni, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mazzoni e Alice Mirabella, ed era contro il Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini; obiettivo, l'annullamento - con sospensiva - del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Massa, il numero 581 del 25 ottobre scorso, con oggetto “Atto formale di accertamento e contestazione per l'esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione, ai sensi della Legge regionale Toscana 35/2015 – Ditta De Angelis Giovanni s.r.l. – Località Madielle”; e si chiedeva anche l’annullamento della Nota del Settore Pianificazione di Regione Toscana, Prot. Comune di Massa n. 32005 del 18/05/2018, “trasmissione esiti parere p-2011 su sanzioni art. 52, LR 35/2015 ai Comuni del distretto Apuo Versiliese”, oltre che di altri atti relativi alla stessa cava.
Nella sua ordinanza, il Tar osserva che «sussistono dubbi sulla giurisdizione del Tribunale adito poiché oggetto del contendere è l’applicazione di una sanzione pecuniaria». Inoltre, «entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono presentare all'autorità competente scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti, a norma dell’art. 10 della Legge della Regione Toscana 28 dicembre 2000, n. 81 citata dal provvedimento impugnato tra i propri presupposti giuridici, e tale facoltà deve ritenersi sussistente ex lege anche se non espressamente indicata nell’atto gravato». In definitiva, la domanda cautelare «non sembra quindi assistita dal requisito del periculum in mora», ovvero del possibile pericolo/danno causato dal ritardo. In definitiva, respinta la domanda cautelare, fissata per la prosecuzione dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 10 gennaio 2019. —
M.B.
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