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Omicidio Taibi, nessuna attenuante: confermato l’ergastolo per Vignozzi
Per la corte d’assise c’era la volontà di uccidere. Vengono riconosciute anche le aggravanti dei futili motivi
CARRARA. Per la corte d’assise d’appello la sentenza di primo grado non deve essere riformata: quello del maresciallo dei carabinieri Antonio Taibi è stato un omicidio volontario. A Roberto Vignozzi, l’ex portalettere di 76 anni che ha premuto il grilletto, la corte d’appello non riconosce neppure le attenuanti generiche perché - ritengono i giudici - la volontà di sparare c’era. E sarebbe emersa pure - aggiunge Riccardo Balatri, legale della moglie e dei figli del maresciallo - da alcune intercettazioni di Vignozzi successive all’arresto. Ergastolo confermato quindi ieri mattina.
La scelta di ricorrere in appello è stata della difesa: Enrico Di Martino, avvocato di Roberto Vignozzi, nel suo appello ha riproposto la linea difensiva già sostenuta in aula, durante il processo di primo grado, ed esposta e rafforzata in arringa: «Non è stato un delitto premeditato, non è stato neppure un gesto volontario - era l’argomentazione del legale - Vignozzi deve essere condannato per omicidio preterintenzionale e soprattutto non possono essergli contestate le aggravanti elencate dal pubblico ministero (motivi futili e abietti)piuttosto devono essergli riconosciute le attenuanti generiche».
In particolare la difesa ha sempre sostenuto che quella mattina del 27 gennaio 2016 il Vignozzi non volesse sparare per uccidere: ha proposto una dinamica alternativa a quella disegnata dall’accusa. Quella di una pistola che, estratta dal Vignozzi solo per minacciare, batte contro lo sterno del postino fino all’esplosione del colpo che uccide il maresciallo. Tesi questa che non ha mai convinto la corte di assise presso il Tribunale di Massa, presieduta dal giudice Giovanni Sgambati. La corte ha, infatti, accolto la tesi accusatoria e condannato, in primo grado, Vignozzi all’ergastolo.
Nel ricorso in appello la difesa ha spiegato che il maresciallo Taibi era diventato un’ossessione per il pensionato, riteneva che lui, entrato una volta in casa sua per perquisire e sequestrare dell’hashish ad uno dei suoi figli, avesse la responsabilità di aver incastrato i suoi ragazzi convincendoli a dare una mano su un’inchiesta di droga.
In appello è, come dicevamo, la linea difensiva esposta in primo grado a fare da bussola. Il ricorso si fonda su due motivi: la disapplicazione della premeditazione e dei futili motivi con il riconoscimento delle attenuanti e la derubricazione del reato (da omicidio volontario a preterintenzionale). Durante il processo di secondo grado, però, è la stessa difesa che rinuncia a uno dei due motivi di appello e, ritenendo di «non coltivare la derubricazione», l’avvocato Di Martino concentra le sue argomentazioni sulla richiesta di riconoscimento della attenuanti e sulla inammissibilità, come parti civili nel processo, del ministero della difesa e dell’interno e dell’associazione vittime del dovere.
Le richieste della difesa vengono respinte dalla corte di assise d’appello che riconosce esclusivamente l’inammissibilità dell’associazione come parte civile. Secondo i giudici d’appello, infatti, non ha interesse al risarcimento danno: le viene consentito di partecipare al processo come “interveniente”, senza diritto di parola. Unico dettaglio , questo, a distinguere la sentenza di primo grado da quella di secondo grado che, per il resto, viene confermata in toto. Ergastolo quindi per l’ex postino di 76 anni. Anche se il suo legale annuncia fin da ora la volontà di arrivare sino al terzo grado, in Cassazione.
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