Il presidio
Il sindaco Marconi: «Lettere sulla Tari per aiutare gli utenti non per fare multe»
Il primo cittadino replica alle minoranze e spedisce ai cittadini un’altra missiva per spiegare quando non si applica la tassa sui rifiuti
BAGNONE Nei giorni scorsi la minoranza consiliare di Bagnone aveva affisso in tutto il comprensorio comunale manifesti per annunciare la contrarietà alla decisione dell’amministrazione nel lanciare una campagna di accertamenti per ridurre il passivo a bilancio costituito dai mancati introiti della tassa sui rifiuti Tari che ammonterebbero, stando a una prima rendicontazione, intorno ai 70 mila euro.
Ora l’’amministrazione spiega le motivazioni che hanno condotto a questa scelta attraverso una serie di puntualizzazioni contenute in una nuova lettera che giungerà nei prossimi giorni nelle buche delle lettere dei bagnonesi.
L’amministrazione parte da principio generale: “il contribuente paga la sanzione se la responsabilità ricade solo ed esclusivamente sulla sua condotta. Quando la responsabilità si ravvisa in capo al Comune, non si applicano le sanzioni”. Poi, fornisce una serie di esempi per chiarire la linea guida adottata. Si passa quindi da “abitazioni unite di fatto: si considera un’abitazione sola, gli occupanti si contano una sola volta, non si applicano sanzioni per omessa ma, eventualmente, solo per infedele se la superficie dichiarata è inferiore. Case e cantine prive di utenze ma che sono ammobiliate o che non sono vuote: bisogna verificare caso per caso se sono da assoggettare a Tari ma non si applicano le sanzioni perché il Comune non le assoggettava a Tari; si recupera solo la tassa». Si arriva anche alla tipologia “legnaia con o senza utenze: non si applica la Tari in quanto oggettivamente non produttiva di rifiuti. Fondi, garage o cantine accertati come omessa denuncia che in realtà sono già dentro (in tutto o in parte) alla superficie della casa. In passato infatti non venivano distinte le due tipologie. Pertanto non sanzioniamo l’omessa denuncia bensì l’infedele sempre tenendo conto che, se la superficie era stata misurata dal Comune, non si applicano le sanzioni”.
Inoltre nella lettera si specifica che “se la superficie era stata rilevata dal Comune ed è inferiore a quella accertata: si adegua la superficie ma non si applicano le sanzioni. Se la superficie dichiarata era pari all’80% e adesso la superficie accertata è quella calpestabile che risulta superiore, non si applicano le sanzioni”. Il Comune invita i cittadini che dovessero riscontrare delle inesattezze a presentarsi negli Uffici Comunali nei giorni e negli orari indicati nell’avviso ricevuto. —
Cristiano Borghini
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