Il Tirreno

Il caso 

Lucio Barani, respinto il ricorso dalla Cassazione

Lucio Barani, respinto il ricorso dalla Cassazione

L’ex parlamentare ed ex sindaco chiedeva la riforma parziale della sentenza della Corte d’Appello nella controversia con l’Asl Massa-Carrara

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AULLA. Il dottor Lucio Barani, ex parlamentare ed ex sindaco di Aulla e Villafranca, ha visto respingere in Cassazione il suo ricorso contro l’Asl. Ad occuparsi della vicenda, la sezione Civile della Suprema Corte. Motivo del contendere, la sentenza della Corte d’Appello del 2013, con la quale era stato però già accolto in buona parte l'appello proposto da Lucio Barani avverso la sentenza del Tribunale di Massa che aveva respinto tutte le domande formulate nei confronti dell'Azienda Usl n. 1 di Massa-Carrara, e, dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda fondata sull'asserito svolgimento di mansioni superiori, aveva condannato l'Azienda a corrispondere al dottor Barani la somma di 3mila euro, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal demansionamento subito nei sei mesi in cui - scrive la Cassazione ripercorrendo il dispositivo - «era stato lasciato sostanzialmente inattivo presso la sede di Pontremoli».

La Corte d’Appello, «premesso che l'ingiustificato svuotamento delle mansioni si era verificato solo nel periodo luglio/dicembre 2004, ha evidenziato che l'inattività del Barani, noto anche per il suo impegno politico, ne aveva pregiudicato l'immagine, ledendone la dignità, arrecandogli disagio e mortificazione». Ottenuto il successo su questo punto , era rimasta in sospeso un’altra vicenda. «Il giudice d'appello - ricorda la Cassazione - aveva invece escluso il nesso causale tra il demansionamento e il disturbo dell'adattamento, dal quale il dottor Barani sosteneva di essere affetto, e ha ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado che, nel disattendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, aveva richiamato i rapporti politici ed istituzionali, non solo professionali, che, anche successivamente ai fatti oggetto di causa, avevano caratterizzato l'intensa vita del Barani».

Barani si è quindi rivolto alla Cassazione, assistito dall’avvocato Roberto Valettini, per contestare il fatto che la Corte d’Appello aveva prima ritenuto provato «il comportamento vessatorio del datore di lavoro protrattosi per almeno sei mesi, e del tutto immotivatamente ha disatteso le conclusioni alle quali era pervenuto, quanto alla sussistenza della patologia e del nesso causale, il consulente tecnico d'ufficio, senza individuare gli errori nei quali sarebbe incorso l'ausiliare». La Cassazione osserva che «il ricorrente ha riportato nel ricorso solo uno stralcio minimo della sentenza di primo grado, che secondo quanto si legge nel controricorso aveva anche valorizzato l'assenza nelle certificazioni mediche di qualsiasi cenno alle problematiche psicologiche».

E inoltre, si afferma, il ricorrente avrebbe dovuto «individuare ed indicare il fatto storico decisivo che il giudice di merito non ha esaminato nel discostarsi dalle conclusioni del consulente». Il ricorso «va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del Barani al pagamento delle spese liquidate in € 200 per esborsi ed euro 4.500 per competenze professionali». Insomma, Barani ha avuto partita vinta in Appello quanto al demansionamento, ma per quest’ultimo aspetto la Cassazione gli ha dato torto. —M.B..

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