Il Tirreno

la sentenza della cassazione 

Lavori su Aulella e Taverone sconfitto il Consorzio Idrico

Lavori su Aulella e Taverone sconfitto il Consorzio Idrico

L’ente aveva provato a opporsi a un’ordinanza del sindaco di Aulla che imponeva di rimuovere sedimenti, ma ha avuto torto in due gradi di giudizio

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AULLA

La Corte di Cassazione ha dato torto al Consorzio Idrico 1 Toscana Nord nella controversia con la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Aulla e la Regione Toscana. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso che il Consorzio aveva presentato per chiedere di riformare la sentenza n. 145/2016 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, depositata il 3/05/2016.

Nella sentenza, si ripercorre che il Consorzio 1 Toscana Nord, quale ente tenuto alla manutenzione dei fiumi Aulella e Taverone, ha proposto ricorso, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contro la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Aulla e la Regione Toscana per ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. 83 del 18 ottobre 2014 adottata dal Sindaco di Aulla (e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti), con la quale, sulla scorta del verbale di sopralluogo effettuato in data 1° ottobre 2014 lungo quei corsi d'acqua - nel quale veniva accertata una situazione di pericolo (in quanto in più punti dell'alveo dei fiumi erano presenti notevoli accumuli di sedimenti, oltre ad una notevole quantità di vegetazione di vario tipo, che erano di ostacolo al corretto deflusso delle acque - gli veniva ordinato di avviare, nel più breve tempo possibile, i necessari interventi di manutenzione per garantire la messa in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.

Il Tribunale delle Acque, si ricorda, aveva respinto il ricorso sulla base di una serie di rilievi; fra questi, il fatto che per la emanazione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente non occorreva il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della parte privata ai sensi della legge n. 241 del 1990, essendo queste incompatibili con l'attualità dello stato di pericolo e l'urgenza di provvedere, trattandosi peraltro di garanzie poste a presidio del corretto esercizio della funzione amministrativa. E ancora, le ordinanze contingibili ed urgenti erano poste a tutela della pubblica incolumità, per cui si prescindeva dall'accertamento delle eventuali responsabilità. Nel merito, aveva aggiunto il Tribunale, spettava al Consorzio l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione e ai sensi dell'art. 4 della legge regionale della Toscana n. 79 del 2012 si trattava di opere di ordinaria manutenzione, in quanto attraverso l'eliminazione di accumuli di sedimenti si provvedeva alla gestione e alla prevenzione del loro degrado; né mutava natura l'intervento da eseguire in attività di straordinaria amministrazione in considerazione della circostanza della mancata o della insufficiente attività continuativa di ordinaria manutenzione dell'alveo e delle sponde dei fiumi.

La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come detto, è stata impugnata dal Consorzio 1 Toscana Nord, con un ricorso articolato su una serie di motivi.

La Provincia di Massa-Carrara ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto difese il Comune di Aulla e la Regione Toscana.

Nella sentenza, nel respingere il ricorso, la Cassazione ribadisce in sostanza che il Testo Unico degli Enti Locali) attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. E questo era uno dei casi. —



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