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Non ci fu danno erariale nei lavori ai cimiteri cittadini
La Corte dei Conti: quei lavori di somma urgenza dopo l’alluvione del 2008 furono regolari. Nessun risarcimento sarà dovuto, la soddisfazione della Uil
MASSA. Quei lavori di somma urgenza al cimitero dopo l’alluvione erano okay. Non c’è stato alcun danno erariale. La sezione d’Appello della Corte dei Conti chiude con una “assoluzione” una vicenda iniziata all’indomani del disastro meteo del 2008, ribaltando la sentenza di primo grado (dell'8 settembre 2015) che aveva condannato il tecnico comunale Giovanni Bertoneri, l'allora assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Brizzi e l’ex segretario generale del Comune Carlo Ferrari a risarcire circa 90mila euro come danno che sarebbe stato arrecato al Comune per aver effettuato i lavori in urgenza senza procedura di gara a evidenza pubblica.
Si trattava di lavori eseguiti ai cimiteri di Mirteto, Turano, Pariana, Altagnana e di altri paesi. Interventi che furono fatti seguendo la procedura della “somma urgenza”, cioè senza indire una gara di appalto, ma con affidamento diretto proprio perchè urgenti e non rinviabilii. L'importo totale dei lavori eseguiti era di 225.737 euro, mentre il presunto danno per le casse comunali era stato quantificato in 90mila euro di cui 45%, come da sentenza di primo grado, a carico del tecnico , il 10% per il segretario generale, il 5% per l'assessore e un 40% a carico dell'allora dirigente che era però già deceduto all'epoca della sentenza. La Corte d'appello della magistratura contabile ha però ribaltato le carte in tavola accogliendo quasi in toto le eccezioni presentate dalla difesa, con la sentenza registrata il 10 maggio. Per quanto riguarda il danno da concorrenza (valutato sul 10% del totale dei lavori), che corrisponde alla lesione del patrimonio pubblico per il mancato risparmio derivante dalle procedure di gara pubblica, la procura non sarebbe però stata in grado di dimostrare una maggiore spesa di denaro pubblico, che doveva essere effettuato tramite la comparazione con prezzi più bassi o con ribassi ottenuti a seguito di gara per lavori dello stesso genere di quello contestato. Insomma, non è stata dimostrata l'esistenza del danno per le casse pubbliche.
La Corte dei conti ha inoltre evidenziato che i lavori sono stati effettivamente eseguiti e, per quanto riguarda il danno che sarebbe derivato dalla mancata applicazione della penale per i ritardi dei lavori, i giudici contabili hanno evidenziato che è stato effettuato solo un accertamento indiziario basato su alcune discrasie contabili. Secondo la Corte d'appello, in primo grado non era stato dato abbastanza peso agli elementi della difesa, rispetto a quelli dell'accusa, così che gli elementi “probatori non consentono di affermare – secondo le regole della preponderanza della prova – l'esistenza e la dimensione dei ritardi con conseguente impossibilità di stimare la misura del danno erariale connessa alla mancata applicazione delle penali”. La sezione ha quindi accolto l'appello “per difetto di danno erariale”.
«Non possiamo che essere soddisfatti del risultato che dimostra la buona fede del nostro tesserato, il tecnico comunale, che ha sempre operato nel massimo rispetto della legge – commenta il segretario della Uil Fpl di Massa Carrara, Claudio Salvadori -: non dovrà risarcire nulla alle casse del Comune a cui, come dimostra la sentenza, non ha mai procurato alcun danno. Una sentenza che fa giustizia dopo tre lunghi anni. Grazie anche all'ottimo lavoro dell'ufficio legale che ha portatoe a termine una causa non facile. Bertoneri era difeso dagli avvocati Giuseppe Saia, Elisabetta Saia e Alberto Boer.
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