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Il Ristomare non si tocca lo ha stabilito il Tar

Il Ristomare non si tocca lo ha stabilito il Tar

Il Comune aveva negato il rinnovo della concessione e chiesto lo sgombero I giudici amministrativi: non è stato corretto il percorso scelto da palazzo civico

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MASSA. Il Ristomare ha diritto a restare al suo posto: lo ha deciso il Tar. La sentenza riguarda due distinti ricorsi, il primo risale al 2015 e il secondo al 2017, ed erano stati presentati dalla società Ristomare Sas di Antonio Borgioli & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Pecchioli, Donatella De Donno e Niccolò Pecchioli; ed era contro il comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini; contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze; e la Regione Toscana non costituita in giudizio.

Obiettivo, l'annullamento del provvedimento della Dirigente dell'Ufficio del Mare prot. n. 63002 del 30 dicembre 2014, notificato in data 23 gennaio 2015, con il quale è stato negato alla società ricorrente il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 72/03, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 49 del cod. nav. le opere non amovibili, costruite nella zona demaniale, restano acquisite allo Stato senza alcun rimborso o compenso; e l’ordinanza del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport, Turismo, Demografici n. 1993 del 28.6.2017, con la quale è stato ordinato a Borgioli Antonio, in qualità di legale rappresentante della Società denominata “Ristomare sas di Antonio Borgioli & C.”, di procedere al rilascio dei locali occupati “senza averne titolo, esistenti su area oggetto di concessione demaniale marittima n. 72, nonché alla loro consegna all’Amministrazione entro e non oltre trenta giorni”; si chiedevano inoltre 673.317,55 euro di indennizzo.

Il ricorso è stato accolto perché nelle fattispecie dei beni demaniali marittimi il legislatore prevede che siano interessate «da una vicenda giuridica diversa e non assimilabile a quella del rinnovo "discrezionale" in quanto è lo stesso legislatore a sancire in via automatica la prosecuzione del rapporto concessorio senza che a tal fine sia necessaria una nuova manifestazione di volontà delle parti o, comunque, un rinnovato esercizio della funzione pubblica afferente la gestione del bene. La concessione rinnovata si riallaccia, quindi, alla precedente senza alcuna soluzione di continuità costituendone la prosecuzione, che non può nemmeno essere impedita dall'invio di una disdetta da parte del concedente (ma solo dall'esercizio del potere di revoca)». Pertanto «Il Comune di Massa avrebbe quindi dovuto far valere l’inadempimento della concessionaria al pagamento del canone non denegando un rinnovo del titolo di cui non vi era affatto bisogno ma attraverso gli appositi strumenti e procedimenti previsti dall’ordinamento per tutelare il bene pubblico seguendone le forme e le garanzie». Insomma, il Tar della Toscana accoglie entrambi i ricorsi ed annulla i provvedimenti impugnati. Il Comune di Massa dovrà pagare le spese di lite che liquida in 3.000 euro più Iva.



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