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Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Italgas
La società di distribuzione si era opposta alla sentenza del Tar e insisteva nell’ottenere un riconoscimento per il Gpl: e invece rivincono i Comuni
MASSA-CARRARA. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Italgas Reti Spa, assistita dall'avvocato Eugenio Bruti Liberati, contro sedici Comuni della provincia di Massa-Carrara: Villafranca in Lunigiana, Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri, Carrara, Pontremoli (non costituiti in giudizio) e Massa, che invece si era costituito, rappresentato dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini; il ricorso era anche nei confronti di Federchimica – Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano, Nikolaus Walter Maria Suck. Obiettivo del ricorso era la riforma della sentenza del Tar della Toscana, relativa al servizio di distribuzione del gas naturale; Italgas era il gestore nel Comune di Villafranca in Lunigiana, la scadenza era stata anticipata in conseguenza della riforma legislativa del settore; Italgas continua a gestire il servizio nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario, che sarà chiamato a operare nel più ampio ambito territoriale denominato “Massa-Carrara”, comprendente il territorio di sedici Comuni, tra cui Villafranca. Quest’ultimo, con la deliberazione di Giunta n. 115/2015, rettificata dalla successiva deliberazione n. 119/2015, aveva stabilito per la parte di sua competenza il valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas, che il nuovo gestore sarà tenuto a corrispondere al gestore uscente.
Al Tar, Italgas aveva lamentato che nel fissare il valore di rimborso della rete da essa gestita, il Comune avesse considerato la sola porzione alimentata a gas naturale, escludendo dal computo quella alimentata a Gpl; ma come detto, il Tar aveva respinto il ricorso. Italgas ci ha riprovato davanti al Consiglio di Stato, ma senza successo. Si ricorda che la legge stabilisce che «il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà». Il valore di rimborso spettante al gestore uscente, fa esclusivo riferimento agli impianti e alle reti di distribuzione del gas naturale.
Il Gpl, si sottolinea, viene trasportato allo stato liquido ed immesso in bomboloni. Le reti e gli impianti del Gpl sono diversi da quelli del gas naturale e dal punto di vista tecnico non sono adatti al vettoriamento del metano (e, quindi, in sostanza gli impianti Gpl non possono essere utilizzati per il trasporto del gas naturale). Le due reti, pertanto, non possono interagire e le reti a gas naturale non possono confluire in quelle a Gpl.
Insomma, appello respinto.
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