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canone di concessione delle cave 

Cartella Equitalia illegittima senza decreto o sentenza

Cartella Equitalia illegittima senza decreto o sentenza

CARRARA. Il Comune - e qualsiasi ente pubblico - non può riscuotere il canone di concessione inviando una cartella di pagamento tramite Equitalia (che attualmente si chiama Agenzia entrate...

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CARRARA. Il Comune - e qualsiasi ente pubblico - non può riscuotere il canone di concessione inviando una cartella di pagamento tramite Equitalia (che attualmente si chiama Agenzia entrate riscossione) se prima non ha presentato a chi ha contratto un debito con l’ente pubblico un titolo esecutivo (come una sentenza oppure un decreto ingiuntivo a cui non è stata fatta opposizione), in base alla vigente normativa (secondo l’articolo 21 del decreto legislativo numero 46 del 1999).

Lo stabilisce una sentenza del tribunale di Massa, emessa il 21 agosto scorso. I giudici hanno annullato una cartella emessa dal municipio di Carrara per riscuotere il canone di concessione delle cave.

Spiega in proposito l’avvocato esperto in materie tributarie Marco Tognarini, che ha seguito la vicenda quale legale della ditta di Marmi a cui il Comune di Carrara aveva chiesto gli arretrati: «In pratica il Comune - dice - deve agire come un qualunque creditore, e soltanto dopo avere ottenuto un titolo esecutivo potrà affidare ad Equitalia la riscossione del canone concessorio».

«Risulta pertanto rafforzata la tutela di chi ha motivo di ritenere che il canone richiesto dal Comune sia superiore al dovuto - continua il legale - poiché il Comune potrà affidare il ruolo a Equitalia soltanto all’esito della causa, se la causa è ad esso naturalmente favorevole».

Continua l’avvocato Tognarini dopo la sentenza del tribunale di Massa: «Attualmente invece il Comune segue la prassi di iscrivere immediatamente a ruolo presso Equitalia la somma pretesa al cittadino o all’azienda: secondo il tribunale di Massa questa prassi è dunque illegittima per violazione del citato articolo 21 del decreto legislativo numero 46 del 1999».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

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