Italia
LA SENTENZA
Merida, annullato maxiverbale
Il giudice Lama accoglie il ricorso e l’Ispettorato del lavoro pagherà le spese
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MASSA. L’Ispettorato nazionale del lavoro di Lucca e Massa-Carrara (già Direzione territoriale del lavoro) è stato condannato a rifondere a Scilla Giovacchini, rappresentante legale della “Si, Si Buonasera Srl”, società che gestisce il Merida Cafè a Marina di Massa, le spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, per una cifra complessiva di 4. 500 euro. A stabilirlo è una sentenza di primo grado emessa dal giudice del lavoro Augusto Lama, che accoglie il ricorso della Giovannini contro l’Ispettorato del lavoro per impugnare due provvedimenti del 2 ottobre 2013 e notificati il 10 ottobre successivo, che seguivano una ispezione effettuata dalla Guardia di finanza il 23 giugno 2013 al Merida; si contestavano alla gestione del locale una serie di violazioni amministrative “connesse al presunto illegittimo impiego” di 5 persone, assunte in varie mansioni come lavoratori subordinati. Da qui la decisione della Direzione territoriale del lavoro di emettere le ordinanze, con l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, per un’ammenda superiore ad oltre 27mila euro complessivi. Nel ricorso presentato dalla Giovacchini contro la Direzione territoriale del lavoro venivano contestati in primo luogo i tempi di invio di tali atti, rilevando “la presunta intervenuta decadenza del potere accertativo e sanzionatorio” dell’ufficio in questione “per mancato rispetto del relativo termine” ed in secondo luogo l’infondatezza che, “in ogni caso”, avrebbe caratterizzato le ordinanze, richiedendo l’annullamento delle sanzioni amministrative previste. Queste tesi sono state condivise dal giudice Lama che ha giudicato l’opposizione di “Si, Si Buonasera” fondata, accogliendo il ricorso. Il magistrato, in particolare, cita nella sua sentenza la legge n. 689/1981, che disciplina i modi e i tempi per le procedure di contestazione degli illeciti amministrativi da parte dei pubblici uffici, fissando un termine di 90 giorni dalla data di accertamento della violazione. Le due ordinanze avrebbero dovuto essere notificate dall’ex Direzione territoriale del lavoro entro e non oltre il 23 settembre.Da qui la decisione del giudice Lama di annullare i due atti del 2 ottobre 2013, “per intervenuta decadenza del potere accertativo dell’Ufficio” e “per mancato rispetto del relativo termine” previsto dalla legge.
David Chiappuella
David Chiappuella
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