Il presidio
Cremo Marmi e caso terre il Tar non blocca la determina
La società di escavazione della cava “Vara” aveva chiesto di sospendere le prescrizioni dell’Arpat per la gestione delle basi delle rampe di cantiere
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CARRARA. Il Tar, con un’ordinanza, ha respinto la richiesta della società di escavazione Cremo Marmi srl - rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Guccinelli e Luca Lattanzi - di sospendere un aspetto della determinazione dirigenziale del Comune relativo alla gestione delle terre per le basi delle rampe di cantiere. In dettaglio, il ricorso della Cremo Marmi è contro il Comune di Carrara, rappresentante dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, e contro l’Arpat, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, rappresentata dall’avvocato Fabio Ciari; obiettivo, come detto, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Dirigente del Settore Marmo del Comune di Carrara del 9 febbraio scorso, di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di variante a volume zero al piano di coltivazione della cava n. 113 "Vara" esercitata dalla società Cremo Marmi srl, nella parte in cui adotta le prescrizioni/determinazioni contenute nel parere reso da Arpat Massa-Carrara relative alla gestione delle cosiddette terre per le basi della rampe di cantiere.
Nella motivazione dell’ordinanza, i giudici amministrativi spiegano che la stessa ricorrente non individua il pregiudizio grave e irreparabile che dovrebbe derivare dal provvedimento impugnato. Non solo, la mancanza del requisito del cosiddetto “periculum in mora” - in sostanza, un potenziale danno in attesa della discussione del merito - “appare evidente anche alla luce della prescrizione impugnata che, imponendo l’elaborazione, entro tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione, di una “procedura dettagliata“ di verifica delle modalità di preparazione e verifica granulometrica del materiale da utilizzare come sottofondo stradale permette la specificazione di modalità applicative compatibili, allo stesso tempo, con le esigenze di sicurezza della sede stradale e con le esigenze ambientali alla base della prescrizione impugnata.
Da qui la decisione del Tar di respingere l’istanza cautelare; e la decisione di compensare le spese della presente fase cautelare. Al momento, non risulta ancora fissata la data per la discussione nel merito del ricorso della Cremo Marmi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
Nella motivazione dell’ordinanza, i giudici amministrativi spiegano che la stessa ricorrente non individua il pregiudizio grave e irreparabile che dovrebbe derivare dal provvedimento impugnato. Non solo, la mancanza del requisito del cosiddetto “periculum in mora” - in sostanza, un potenziale danno in attesa della discussione del merito - “appare evidente anche alla luce della prescrizione impugnata che, imponendo l’elaborazione, entro tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione, di una “procedura dettagliata“ di verifica delle modalità di preparazione e verifica granulometrica del materiale da utilizzare come sottofondo stradale permette la specificazione di modalità applicative compatibili, allo stesso tempo, con le esigenze di sicurezza della sede stradale e con le esigenze ambientali alla base della prescrizione impugnata.
Da qui la decisione del Tar di respingere l’istanza cautelare; e la decisione di compensare le spese della presente fase cautelare. Al momento, non risulta ancora fissata la data per la discussione nel merito del ricorso della Cremo Marmi.
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