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«Avvisi Ici, nessun rischio di prescrizione»
Il Comune replica al consigliere Benedetti: le notifiche sono regolari, il danno erariale non c’è
MASSA. Stefano Benedetti, consigliere comunale di Forza Italia, scrive al sindaco e chiede delucidazione sul fatto che alcuni avvisi di accertamento Ici, relativi al 2011, siano stati recapitati oltre il 31 dicembre scorso. Lo chiede perché la legge prevede che le irregolarità fiscali si prescrivano in 5 anni. Trascorsi i termini, nulla da fare: l’ente a cui spettavano i soldi perde risorse e il cittadino che non ha pagato non deve più mettersi le mani in tasca. L’amministrazione, con tanto di dettagliata spiegazione tecnica, assicura però al consigliere che gli accertamenti Ici 2011 sono validissimi e che di soldi il Comune non ne ha persi perché - per semplificare - la giurisprudenza ritiene concluso l’iter a carico del’ente accertatore quando consegna gli avvisi a chi deve notificarli.
«Il consigliere - scrive in una nota Giovanni Rutili, assessore alle finanze - può stare tranquillo, nessun rischio di prescrizione e danno erariale. Per il mittente fa fede il timbro postale della data di spedizione mentre per chi riceve quello dell’effettivo recapito. Quindi, dato che tutti i bollettini Ici sono stati inviati prima del 31 dicembre 2016, gli atti sono validi e non ci sono problemi di prescrizione. L’amministrazione - spiega Palazzo civico - sta procedendo in un’ opera di recupero evasione con risultati storici (sempre oltre i 2 milioni di euro). Si tratta di scovare evasori totali e di andare a verificare la correttezza delle dichiarazioni dei contribuenti. Il prossimo traguardo sarà di ridurre il tempo tra la scadenza del pagamento e il momento del controllo. Stiamo lavorando per portare a 3 anni, dai 5 attuali, il tempo dell’invio dei solleciti in modo da facilitare il rapporto contribuente Comune»
E sulla questione avvisi relativi al 2011: «L’ufficio entrate ha disposto una nota con cui precisa che gli avvisi di accertamento Ici sono stati notificati entro i termini, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione sono stati o avrebbero dovuto essere, effettuati...Per chi notifica (in questo caso il Comune ndr) l’efficacia della notifica, ai fini della prescrizione e della decadenza, avviene nel giorno di consegna del plico all’ufficio postale mentre, per il destinatario, la data di efficacia della notifica è quella del ricevimento del plico: da tale data decorrono infatti i termini per il ricorso e per il pagamento dell’atto».
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