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Tutti assolti in primo grado e Genova non fissa l’appello
MASSA. Era dicembre 2015, quasi un anno fa, quando si è concluso il processo sulla frana di Lavacchio: nessun colpevole per la morte di Nara Ricci e del suo bellissimo bimbo Mattia, di appena 2 anni,...
MASSA. Era dicembre 2015, quasi un anno fa, quando si è concluso il processo sulla frana di Lavacchio: nessun colpevole per la morte di Nara Ricci e del suo bellissimo bimbo Mattia, di appena 2 anni, soffocato dal fango mentre era nel lettone abbracciato alla mamma la sera del 31 ottobre del 2010. In quella che per i massesi è la notte delle frane di Lavacchio e Mirteto. Ci sarà l’appello, lo ha chiesto la procura (il sostituto Rossella Soffio non c’è più ma ha chiesto a Genova di ribaltare il responso) e lo hanno fatto i Guadagnucci, Antonio e la figlia Michela. La corte di appello però ancora non ha deciso quando si terrà il processo.
Alla sbarra in primo grado c’erano (e ci saranno anche in appello) Giuliano Arrighi, capo settore dei lavori pubblici della Provincia; Mauro Alberti, responsabile servizio strade; Nicola Rossetti, responsabile servizio di costa; Libero Ballerini, capo cantoniere (colui che aveva il compito di verificare lo stato delle strade). Ma anche il libero professionista che ha certificato i lavori, Antonio Cirillo, e il titolare della ditta, Paolo Busticchi. Nessuno di loro ha avuto responsabilità quella notte, tutta colpa di un violento temporale che secondo il perito si poteva ripetere una volta ogni 234 anni.
Ma il pubblico ministero ha impugnato il verdetto e ha chiesto a Genova di valutare meglio ciò che dice il consulente nominato da tribunale. A cominciare dall’affermazione che in sentenza ha pesato di più: l’eccezionalità dell’evento, dato che in perizia stima in tempi di ritorno di 234 anni le precipitazioni nelle 24 ore di quel drammatico 31 ottobre: «A confutazione di tale metodo di calcolo (quello tratto dalle procedure di regionalizzazione adottate dal centro funzionale), il pm evidenziava in memoria che la fonte normativa del limite duecentennale (quella che oltre la quale non si è più imputabili per le conseguenze di un episodio che avviene così raramente) veniva violata dal perito laddove reputava di disapplicare le tecniche di regionalizzazione delle rilevazioni imposte dal richiamato accordo, sostituendole con tecniche inferenziali “focalizzate però nell’area di interesse” attraverso l’utilizzo della serie storica di rilevazioni tratta da unico pluviografo».
l pm impugna la sentenza perché «le gravissime lacune e contraddizioni che affliggono l’espletata perizia sono tali da imporne la rinnovazione, non consentendo al giudice di appello di decidere allo stato degli atti. La ripetizione dell’incombente pare infatti dotato del carattere di decisività nel senso che lo stesso si appalesa in grado di eliminare le suddette contraddizioni e incertezze, soprattutto alla luce della assoluta inattendibilità del criterio prescelto dal perito di privilegiare la serie storica di rilevazioni tratta da unico pluviografo. L’inaffidabilità del calcolo peritale emerge evidente nella perizia depositata in espletamento di identico incarico per la frana che ha colpito l’adiacente zona del Mirteto».
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