Il Tirreno

«Niente testimoni nel secondo grado, Fialdini è innocente»

Ecco la motivazione della sentenza della Cassazione che ha cancellato il reato di associazione all’ex funzionario

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MASSA. La corte di appello di Genova quando ha giudicato l’ex funzionario comunale Renzo Fialdini, in merito al reato di associazione a delinquere nel processo sulle cremazioni fantasma, ha sbagliato perché lo ha fatto senza sentire i testimoni e basandosi esclusivamente sulle carte. È questa la motivazione principale che ha portato la Cassazione a decidere l’assoluzione dell’ex dipendente municipale. I supremi giudici criticano i colleghi del capoluogo ligure quando spiegano come sono giunti alla condanna scrivendo «la vicenda dei falsi è illuminante per comprendere la posizione di Fialdini anche in relazione al reato di abuso d’atti di ufficio e di associazione per delinquere, dai quali il tribunale (Massa, ndr) lo ha erroneamente assolto. Sapeva, condivideva e taceva le inenarrabili nefandezze che abitualmente e su tutti i fronti Euroservizi poneva in essere. L’imputato violava sistematicamente i propri doveri, consoni al ruolo di garanzia dettato dalla funzione di preposto ai servizi cimiteriali, allo scopo di consentire a Euroservizi di ottenere lauti guadagni, calpestando i diritti altrui». Ma la Cassazione contesta questa conclusione e lo fa anche piuttosto duramente, sebbene in punta di diritto: «Tale essendo la motivazione alla base del disposto ribaltamento della pronuncia di primo grado, è di tutta evidenza come essa non sia in grado di resistere al vaglio critico cui va doverosamente sottoposta. Ancorché siano comprensibili i sentimenti di indignazione che la vicenda per cui è processo suscita, nondimeno è fuor di discussione che essi non possono in alcun modo legittimare un’attenuazione dei canoni di rigore probatorio che sempre devono presiedere all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, massimamente in presenza di una pregressa statuizione di segno asdsolutorio». E i supremi giudici citano la sentenza Andreotti del 30 ottobre 2003 e quella Mannino del 12 luglio 2005 «con cui era stata sottolineata la necessità, per il giudice di appello che faccia luogo alla riforma della decisione assolutoria di primo grado, di farsi carico dei principali argomenti utilizzati a sostegno della soluzione liberatoria inizialmente adottata, onde dimostrare le ragioni della loro erroneità».

In pratica la valorizzazione della giurisprudenza di Strasburgo (e qui sta la chiave della vittoria del difensore di Fialdini, l’avvocato Adriano Martini) ha poi condotto la Cassazione ad affermare che, «ove la declaratoria di condanna in appello scaturisca da una discordante valutazione delle prove dichiarative acquiste nel corso del processo di primo grado, il rispetto dei canoni del giusto processo, in applicazione del principio costituzionalizzato del contraddittorio, impone che essa avvenga solo all’esito della diretta assunzione della prova dichiarativa in questione a opera del giudice di secondo grado. Il che consente di ovviare alla indubbia anomalia di un processo di appello essenzialmente cartolare, a fronte di uno di primo grado che, in quanto improntato all’oralità, valorizza l’apprezzamento del giudice che ha fatto luogo in prima persona all’assunzione della prova, individuando un punto di equilibrio tra l’astrattamente legittima possibilità della irrogazione di una condanna in grado di appello - riconosciuta anche in sede pattizia internazionale - ed il dispiegarsi del principio del contraddittorio, consentendo alla difesa, che dopo il secondo grado di giudizio non potrà più ottenere una rivalutazione del merito del processo, di confrontarsi direttamente con gli elementi di prova in grado di ribaltare il precedente convincimento, a sé favorevole».

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