Morti di Lavacchio, procura pronta a impugnare le sei assoluzioni
Massa, intanto depositate le motivazioni della sentenza del giudice. "La realizzazione del graticcio non ha causato la frana"
MASSA. Depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione sulla frana di Lavacchio, costata la vita a Nara Ricci e al piccolo Mattia Guadagnucci. Il giudice Giovanni Sgambati spiega in 96 pagine perché ha assolto Giuliano Arrighi, capo settore dei lavori pubblici della Provincia; Mauro Alberti, responsabile servizio strade; Nicola Rossetti, responsabile servizio di costa; Libero Ballerini, capo cantoniere (colui che aveva il compito di verificare lo stato delle strade). Ma anche il libero professionista che ha certificato i lavori, Antonio Cirillo, e il titolare della ditta, Paolo Busticchi. E lo fa in maniera dettagliata, evidenziando lacune in alcuni capi di imputazione e soprattutto ascrivendo la tragedia soprattutto a uno straordinario evento piovoso. Come aveva stabilito il consulente nominato dal tribunale, dopo lo scontro in aula dei periti di accusa e difesa. I primi davano la responsabilità ai lavori di consolidamento della montagna che poi è venuta giù, gli altri invece negavano con forza. Ma con queste motivazioni adesso il pubblico ministero è pronta a impugnare la sentenza, così come faranno i familiari delle vittime: Antonio Guadagnucci, marito di Nara e padre di Mattia, e sua figlia Michela.
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Ma vediamo perché si è arrivati all’assoluzione degli imputati. Sgambati scagiona il direttore dei lavori Cirillo, direttore dei lavori finiti nel mirino della procura. La contestazione più grave per lui era quella di non aver controllato il cantiere, permettendo che il manufatto fosse differente da quanto previsto dal capitolato: «La contestazione risulta formulata in termini di assoluta genericità - scrive il giudice -, senza puntuale indicazione di quale sia il lavoro risultato difforme, di quali dovessero essere i necessari accorgimenti tecnici da adottare e quale dovesse essere il loro contenuto». E ancora: «Il contraddittorio nel corso del dibattimento non ha consentito di comprendere meglio la specifica dell’addebito, dato che né i testi né i consulenti del pm hanno evidenziato alcunché in merito». Non solo quella variante decisa dal direttore dei lavori era consentita e non comportò alcuna spesa aggiuntiva per la pubblica amministrazione.
Sgambati va nel merito a pagina 47: «Escluso categoricamente che l’opera del graticcio abbia avuto influenza alcuna sulla zona di innesco (né direttamente facendo provenire da quella zona acqua sul punto, né indirettamente facendo aumentare le responsabilità della strada), le problematiche da affrontare riguardano quindi solo il tratto che il perito ha identificato come tratto sud». Quindi: «La pioggia abbattutasi sul versante nei momenti antecedenti alla frana è stata definita eccezionale dal perito in base alle caratteristiche intrinseche, al cosiddetto tempo di ritorno riferito alla località (calcolato in 234) e alla legislazione in materia».
Sgambati sposa la tesi del geologo, del resto non potrebbe essere altrimenti: «La descrizione della frana (fenomeno franoso) operata dal perito è sostanzialmente in accordo con tutte le altre risultanze. Le evidenze scoperte in occasione dei sopralluoghi, unite a quelle desumibili dalla documentazione, consentono di concordare col perito che ha rivelato in sostanza come l’evento possa classificarsi frana superficiale (ovvero, che ha mobilizzato uno spessore limitato di materiale lungo il versante) con scivolamento colata di detrito e a cinematica piuttosto rapida. Il fenomeno ha coinvolto la copertura detritica, la regolite, posto sulla porzione più esterna del versante, a causa del disfacimento delle rocce sgretolatesi e che ne costituivano il substrato».
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