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Pet di Aulla, l’Asl rivince al Tar: ordinanze annullate

Pet di Aulla, l’Asl rivince al Tar: ordinanze annullate

AULLA. Sul punto emergenza urgenza territoriale di Aulla, nuovo successo al Tar per l’Asl 1 di Massa-Carrara, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenza Liguori e Domenico Iaria. Il ricorso era...

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AULLA. Sul punto emergenza urgenza territoriale di Aulla, nuovo successo al Tar per l’Asl 1 di Massa-Carrara, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenza Liguori e Domenico Iaria. Il ricorso era contro i Comuni di Aulla, Podenzana, Licciana Nardi, Comano, Tresana non costituiti in giudizio; e nei confronti di Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla non costituita in giudizio. L’obiettivo del ricorso era l’annullamento delle ordinanze dell’agosto del 2013, con le quali i cinque comuni avevano, con analoghe ordinanze, ordinato al Direttore Generale dell’Azienda USL 1 di Massa-Carrara di “… non sovvertire l’originario assetto del Pet (Punto Emergenza Territoriale) 118 del comprensorio di Aulla) in quanto le programmate e diverse modalità di gestione del servizio di imminente avvio, per le ragioni sovra esposte, possono creare pericolo imminente ed irreparabile e mettere gravemente in pericolo l’incolumità dei cittadini”.

Nel mirino dei Comuni, l’ormai nota riorganizzazione del Punto di Emergenza Territoriale di Aulla, effettuata dalla Asl sulla base della delibera 754 del 10 agosto 2012 della Giunta Regionale. In particolare tali ordinanze affermavano che l’auto medica presente al Pet di Aulla dovesse avere come in passato un medico ed un infermiere a bordo. Gli atti impugnati fanno seguito ad una sentenza del Tar - ricordano i giudici fiorentini - con la quale erano state annullate due ordinanze di analogo contenuto rispetto a quelle ora impugnate, emesse dal Comune di Aulla. In sostanza con le ordinanze impugnate si è tentato di non far partire il nuovo modello organizzativo predisposto dalla Asl. Nell’accogliere il ricorso, il Tar ribadisce quanto deciso nella precedenza sentenza: “Il Comune non dispone di alcun titolo per ingerirsi nelle modalità di gestione del servizio sanitario per cui la censura di nullità per mancanza assoluta di competenza appare fondata; ma quand’anche si volesse ritenere che il Sindaco con il potere innominato di ordinanza, potesse comunque anche occuparsi di questioni attinenti all’organizzazione della sanità dovremmo comunque rilevare come non vi fossero i presupposti per adottare un’ordinanza contingibile e urgente. Non vi è alcuna emergenza da contrastare ma solo la convinzione che la nuova modalità organizzativa del servizio sanitario in loco potrà creare maggiori problemi alla popolazione; ma in casi come questi va impugnata la delibera regionale che ha fissato i nuovi criteri”. Ordinanze annullate, spese compensate.

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